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Buoni carburante esentasse, i chiarimenti dell’Agenzia

Per poter usufruire dell’esonero da imposizione fiscale, i benefici erogati nel periodo d’imposta 2022 non possono superare il valore massimo di 200 euro per dipendente

Con la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 2 del Dl “Ucraina-bis” (decreto legge n. 21/2022), con il quale, al fine di contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti, è stata prevista, soltanto per il periodo d’imposta 2022, la possibilità, per i datori di lavoro privati, di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale (articolo 51, comma 3, del Tuir), per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.

Nello specifico, la circolare chiarisce che l’agevolazione riguarda i datori di lavoro che operano nel “settore privato”, così come individuato, per esclusione, nella circolare n. 28/2016.

Restano escluse, pertanto, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001.

Nell’ambito del settore privato vanno ricompresi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti, anche:

Quanto ai beneficiari dell’agevolazione in argomento, la circolare precisa che il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti, da intendersi sulla base della tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.

Secondo il documento di prassi, i buoni benzina:

In particolare, la circolare spiega che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro, a favore di ciascun lavoratore dipendente, possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Inoltre, chiarisce che:

Da ultimo, il documento di prassi fornisce un importante chiarimento, in quanto afferma che è possibile sostituire il premio di risultato di cui all’articolo 1, commi da 182 a 190, della Stabilità 2016 (legge n. 208/2015), anche con i buoni benzina in esame, nel rispetto della normativa ivi prevista.

Fonte FiscoOggi.it

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