Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’articolo 1, comma 10, legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha stabilito, per le assunzioni di giovani fino a 35 anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.
La riduzione è valida per un massimo di 36 mesi dalla data di assunzione del lavoratore e può essere riconosciuta, per l’eventuale periodo residuo, ad altri datori di lavoro che procedano all’assunzione dello stesso lavoratore.
Con la circolare INPS 28 aprile 2020, n. 57, l’Istituto fornisce le informazioni sui datori di lavoro che possono beneficiare dell’esonero contributivo, sui requisiti necessari, sui rapporti di lavoro incentivati, sulla compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione e tutte le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali.
Fonte INPS.it