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Assumere donne vittime di violenza: quanto conviene con il contratto a tempo indeterminato

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assunzione donne
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Il datore di lavoro privato che assume donne vittime di violenza può richiedere e applicare uno sgravio totale per 12 o 24 mesi a seconda del tipo di contratto di lavoro sottoscritto. Ai fini della legittima fruizione del beneficio, deve trattarsi di una donna senza figli o con figli minori, seguita dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

I datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà, hanno diritto ad un esonero contributivo (INPS, circolare n. 41 del 5 marzo 2024) a patto che:

  • siano in regola con l’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale;
  • non abbiano commesso violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
  • rispettino, fermi restando gli altri obblighi di legge, gli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Attenzione

È possibile assumere con lo sgravio solo donne residenti nel territorio italiano e che siano cittadine italiane o comunitarie oppure in possesso di regolare permesso di soggiorno. Restano esclusi dall’agevolazione i rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati con dirigenti, per lavoro intermittente o prestazioni di lavoro occasionale.

L’agevolazione contributiva consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile (666,66 euro al mese), ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’assunzione, anche in somministrazione, può essere:

  • a tempo determinato: in questo caso l’esonero spetta per dodici mesi dalla data dell’assunzione
  • a termine con successiva trasformazione a tempo indeterminato: in questo caso l’esonero spetta fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione
  • a tempo indeterminato: in questo caso l’esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell’assunzione.

L’agevolazione consiste in un esonero totale dal versamento della contribuzione INPS a carico del datore di lavoro, cumulabile con altre misure agevolative.

Attenzione

In caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

I datori di lavoro che intendono richiedere lo sgravio devono presentare la domanda tramite l’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” attraverso il modulo di istanza on-line “ERLI”.

Una volta autorizzati i datori di lavoro devono esporre:

  • nell’elemento “Contributo” la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento;
  • -nell’elemento “CodiceCausale” il nuovo valore “ERLI”;
  • nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.

Attenzione

Il periodo di fruizione dell’esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro.

Possono applicare l’esonero i datori di lavoro privati che instaurano nuovi rapporti di lavoro nel triennio 2024-2026.

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Su base mensile, la retribuzione di base è pari a 1.574 euro. La contribuzione ordinaria INPS a carico del datore di lavoro è pari a 470 euro, la contribuzione INAIL è pari a 94 euro.

La lavoratrice è assunta con applicazione dello sgravio donne vittima di violenza.

Fonte IPSOA.it