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“Aiuti ter” – 1: a novembre un nuovo bonus di 150 euro

Dopo l’indennità di luglio, previsto il riconoscimento di un’altra una tantum, fiscalmente esente e non rilevante ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali

Un ulteriore aiuto economico per le famiglie alle prese con l’aumento dei prezzi al consumo. Criteri e modalità di erogazione differiscono a seconda dei destinatari: dipendenti, pensionati, percettori di prestazioni di sostegno del reddito, lavoratori autonomi. Più stringente, quando richiesto, il requisito reddituale di accesso: nel 2021 non andava superata la soglia dei 20mila euro. Le indennità, tra loro incompatibili, spettano a ciascun avente diritto una sola volta (articoli 18, 19 e 20, Dl 144/2022).

Lavoratori dipendenti

Il nuovo bonus di 150 euro sarà riconosciuto ai lavoratori dipendenti, esclusi quelli domestici, direttamente dai datori di lavoro, assieme alla retribuzione di competenza del prossimo mese di novembre. Se ne ha diritto una sola volta, anche quando si è titolare di più rapporti di lavoro. L’attribuzione avverrà in via automatica, previa dichiarazione da parte del lavoratore di non beneficiare di alcuna delle prestazioni indicate nel successivo articolo 19 (trattamenti pensionistici, trattamenti di accompagnamento alla pensione, reddito di cittadinanza). Dovrebbe essere confermato l’esonero dall’autodichiarazione per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento sono gestiti dal sistema informatico NoiPa del ministero dell’Economia e delle finanze (nella prima edizione, la specifica esclusione arrivò in un secondo momento, con il “decreto Semplificazioni fiscali” – articolo 36, comma 1, Dl 73/2022).

Questa volta, la soglia reddituale da non superare per poter accedere all’indennità è quella relativa alla retribuzione imponibile dello stesso mese di novembre 2022, che non dovrà eccedere i 1.538 euro; invece, per l’una tantum di 200 euro prevista, a luglio, dall’articolo 31 del Dl 50/2022 era richiesto che l’interessato, nel primo quadrimestre del 2022, fosse stato esonerato, per almeno una mensilità, dallo 0,8% della quota Ivs (ossia, i contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti) a carico del lavoratore, in altre parole che avesse una retribuzione imponibile mensile non superiore a 2.692 euro.

Il bonus non è cedibile e non può essere né sequestrato né pignorato. Inoltre, è fiscalmente irrilevante, cioè non costituisce reddito ai fini fiscali, e non influisce neanche sulla corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

I datori di lavoro, a fronte delle somme riconosciute ai dipendenti nel mese di novembre a titolo di indennità una tantum, maturano un credito, che potranno recuperare attraverso la denuncia mensile UniEmens, in base alle istruzioni che saranno fornite dall’Inps.

Pensionati e altre categorie di soggetti

Sempre a novembre e sempre in via automatica, l’Inps riconoscerà un bonus di 150 euro alle persone residenti in Italia, titolari di almeno un trattamento pensionistico con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, incluse la pensione o l’assegno sociale, la pensione o l’assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, il trattamento di accompagnamento alla pensione. L’indennità spetta se il reddito personale del 2021 ai fini Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e senza considerare i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, non supera i 20mila euro (per l’una tantum di luglio, il tetto era fissato a 35mila euro). In caso di trattamento non gestito dall’Inps, all’erogazione provvederà il competente ente previdenziale, che sarà individuato tramite il Casellario centrale dei pensionati e che, successivamente, verrà rimborsato dallo stesso Inps.

Il bonus, che è corrisposto a ciascun avente diritto una sola volta, anche se il destinatario svolge attività lavorativa, non rileva ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. È attribuito sulla base dei dati a disposizione dell’ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetto alla successiva verifica del requisito reddituale: in caso di somme corrisposte in eccedenza, l’ente notificherà l’accertamento dell’indebito entro l’anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni.

L’una tantum di 150 euro, che non concorre a formare il reddito, sarà corrisposta dall’Inps anche:

Inps e Sport e salute Spa indicheranno le modalità per la corresponsione delle somme entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Lavoratori autonomi

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’Inps o alle casse di previdenza private, la nuova indennità di 150 euro va a incrementare quella di 200 euro concessa dal “decreto Aiuti” (articolo 33, Dl 50/2022) in presenza di un reddito complessivo 2021 non superiore a 35mila euro, così come è stato stabilito dalle norme di attuazione (articolo 2 del Dm 19 agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 di sabato scorso). L’ulteriore importo, però, è riservato a chi, sempre nel periodo d’imposta 2021, ha percepito un reddito complessivo non superiore a 20mila euro.

Continua

Fonte FiscoOggi.it

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