Un nuovo sgravio contributivo potrà essere riconosciuto ai datori di lavoro del settore privato che assumono nel 2019 a tempo indeterminato giovani laureati che, senza andare fuori corso, abbiano conseguito oltre al 110 anche la lode. Sono esclusi dalle agevolazioni i rapporti di lavoro domestico e le assunzioni nella PA.
La legge di Bilancio 2019 prevede un anno di esonero contributivo – con l’oramai consueta esclusione dei premi INAIL- entro un tetto massimo di 8.000 euro peraltro cumulabili con altri incentivi e benefici. L’esonero spetta anche in caso di assunzione a tempo parziale e di trasformazione del contratto, da tempo determinato a tempo indeterminato, di:
- giovani che non hanno ancora compiuto 30 anni, che hanno ottenuto nel periodo 1.1.2018/30.6.2019 la laurea magistrale presso università statali e non statali legalmente riconosciute, escluse università telematiche, con la votazione di 110 e lode rimanendo entro i limiti legali del corso di laurea;
- giovani che non hanno ancora compiuto i 34 anni di età, in possesso di dottorato di ricerca ottenuto tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 presso università statali e non statali legalmente riconosciute, a eccezione delle università telematica.
Qualora il datore di lavoro che ha titolo allo sgravio non ne benefici per intero, la parte residua da un altro datore di lavoro che assuma il giovane entro il 31 dicembre 2019.
Il beneficio non può essere riconosciuto ai datori di lavoro che, nei 12 mesi precedenti l’assunzione agevolabile, hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva dove si intende procedere all’assunzione agevolata.
E’ inoltre richiesto il rispetto delle regole del “de minimis” di cui al Regolamento UE 1407/2013, il che comporta che il beneficio rientri nei limiti economici di tali aiuti (200.000 euro nel triennio). Superando tali limiti Il beneficio può essere fruito psolo al verificarsi di determinate condizioni, che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014, variano a seconda della fascia di età del giovane in possesso dei requisiti.
Revoca
L’esonero concesso sarà revocato e quanto già utilizzato sarà recuperato in caso di licenziamento, entro i 24 mesi successivi all’assunzione agevolata, per giustificato motivo oggettivo del giovane assunto con il beneficio o di altro lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica del predetto lavoratore. Le modalità di richiesta e fruizione dello sgravio saranno stabilite dall’INPS. Pertanto per l’accesso occorrerà in ogni caso attendere le istruzioni dell’Istituto.
Roma, 15 novembre 2018
(Fonte IPSOA)