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Acquisti on line con lo sconto. Reddito zero per il dipendente

Non è reddito la riduzione di prezzo sugli acquisti web dei dipendenti in convenzione. Infatti l’importo pagato è pari al valore normale del bene

La riduzione sul prezzo dei beni acquistati dal dipendente attraverso una piattaforma web in base a uno specifico accordo tra e-commerce e datore di lavoro non genera reddito imponibile, in quanto, il prezzo scontato, versato dal dipendente corrisponde al “valore normale” del prodotto. È la precisazione fornita dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 57 del 25 settembre 2020.

L’impresa istante svolge, in Italia, prestazioni di servizi (consegna merci, ricezione ordini, logistica, eccetera) per una società europea di e-commerce, specializzata nella vendita online, che consente di acquistare, tramite una piattaforma web, i propri prodotti in tutta Europa.

Grazie a una convenzione tra la e-commerce, in qualità di fornitore, e l’istante, in qualità di datore di lavoro, ai dipendenti di quest’ultima sarà riconosciuto uno sconto del 40% sui prodotti acquistati direttamente attraverso la suddetta piattaforma web, per un importo massimo di spesa per dipendente di 1.080 euro annui.

L’interpello spiega nel dettaglio come verrà praticato l’acquisto a prezzo ridotto. In pratica, il sistema adottato assicura l’identificazione dell’acquirente come dipendente della ditta fornitrice dei servizi e impedisce l’utilizzo dello sconto da parte di persona diversa dal legittimo destinatario del beneficio o la sua monetizzazione o cessione a terzi.

Il pagamento a prezzo “ribassato” sarà effettuato sulla piattaforma web direttamente dal dipendente della società istante con propri mezzi di pagamento.

La società, descritta la situazione, chiede quale sia il corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, agli sconti concessi dalla e-commerce ai suoi dipendenti sulla base della convenzione stipulata.

La soluzione va ricercata nell’articolo 51 del Tuir che disciplina la tassazione dei fringe benefit. In particolare, il comma 3, per l’attribuzione del valore in denaro dei beni e delle prestazioni concessi direttamente, o con diritto di “ottenerli da terzi”, ai dipendenti o ai loro familiari, rinvia per la determinazione del “valore normale” ai beni e servizi contenuti nell’articolo 9 dello stesso Testo unico.

Al riguardo, l’Agenzia premette che secondo il principio generale di onnicomprensività, costituisce reddito di lavoro dipendente tutto ciò che il lavoratore riceve, anche da terzi, in relazione al rapporto di lavoro, anche a seguito di un accordo tra datore di lavoro e soggetto terzo.

Per quanto concerne la determinazione “valore normale” dei beni e servizi, secondo le indicazioni dell’articolo 9, comma 3, occorre far riferimento, in sintesi, ai prezzi e corrispettivi praticati, nel medesimo periodo, per gli stessi prodotti e le stesse prestazioni in quella zona. E, per quanto possibile “ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso”.

Ciò detto l’Agenzia, con riferimento agli “sconti d’uso”, riprende il parere espresso con la risoluzione n. 26/E del 29 marzo 2010, nella quale ha precisato che come valore normale per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, può essere considerato il prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l’eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro.

Inoltre, con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, in tema di tassazione dei premi di risultato e al welfare aziendale, l’amministrazione ha precisato, tra l’altro, che il valore indicato nel voucher (previsto dall’articolo 6 del decreto 25 marzo 2016, del ministero del Lavoro) deve corrispondere al valore del bene/prestazione offerta che, come prevede il comma 3 dell’articolo 51 del Tuir, deve essere determinato in base al valore normale, come definito dall’articolo 9 del Tuir.

I chiarimenti forniti in tali occasione, si adattano, per l’Agenzia, anche al caso esaminato con la risposta in esame. Il documento di prassi conferma che il “valore normale” di un bene o di una prestazione di servizi e può essere costituito anche dal prezzo scontato praticato dal fornitore sulla base di apposite convenzioni stipulate dal datore di lavoro. Pertanto anche i prezzi ribassati praticati dalla e-commerce ai dipendenti della società sulla base di specifica convenzione non costituiscono redditi imponibili dal momento che il valore normale dei beni acquistati dai dipendenti è pari a quanto da questi pagato.

 Fonte FiscoOggi.it

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