Dal 1° luglio 2018 le aziende non potranno più pagare le retribuzioni in contanti. L’obbligo di tracciabilità si estende anche alle ipotesi in cui le retribuzioni ed i compensi vengano erogati a seguito di un accordo conciliativo tra datore di lavoro e lavoratore (anche postumo alla cessazione del rapporto di lavoro) stipulato presso le sedi “istituzionali” previste. Saranno i funzionari/giudici preposti alla redazione dell’atto conciliativo a scindere le somme erogate a titolo retributivo dalle altre corrisposte per finalità diverse. In attesa delle specifiche indicazioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro, come fare ad identificare le somme soggette all’obbligo di tracciabilità?
Da luglio 2018 scatta il divieto di pagare le retribuzioni per mezzo di denaro contante. Detto divieto, previsto dall’articolo 910 e ss., della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017), riguarda tutte le tipologie contrattuali di lavoro subordinato, indipendentemente dalla brevità del rapporto di lavoro.
Parliamo dei rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato, determinato, intermittente, somministrazione (da parte dell’Agenzia per il lavoro al lavoratore), apprendistato ed i soci di cooperativa (ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142).
Inoltre, la disposizione estende il divieto anche ai compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi (disciplinati ai sensi dell’articolo 409 c.p.c. e dell’articolo 2, del decreto legislativo n. 81/2015).
Vengono fatte salve le retribuzioni erogate nei rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e nei rapporti di lavoro domestico; anche se in questi casi, comunque, va rispettata la normativa generale (articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007) che prevede il divieto al trasferimento di denaro contante qualora sia di importo pari o superiore a 3.000 euro.
Accordi conciliativi e tracciabilità
La riflessione che segue attiene ai casi in cui le retribuzioni ed i compensi vengono erogati a latere di un accordo conciliativo, anche postumo alla cessazione del rapporto di lavoro. Ciò in quanto, a mio avviso, anche detti importi, qualora considerati retribuzione dall’accordo stesso, devono soggiacere alle nuove prescrizioni normative e come tale dovranno essere erogati esclusivamente attraverso una delle modalità di pagamento tracciabili previste dal legislatore.
Per accordo conciliativo, si deve intendere qualsiasi accordo formulato tra le parti (azienda e lavoratore) che preveda l’erogazione, da parte del datore di lavoro/committente al lavoratore/collaboratore, di una somma il cui titolo è di natura retributiva.
A mero titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria le somme erogate per:
- straordinario
- maggiori retribuzioni
- maggiori compensi
- diverso inquadramento e/o diverse mansioni
- maggiorazioni per lavoro festivo
- maggiorazioni per lavoro notturno
- indennità di qualsiasi genere
- trattamenti premiali ed incentivanti
- ferie non godute
- trattamento di fine rapporto o sua integrazione.
Non rientrano, viceversa, nell’obbligo della tracciabilità, le somme che non sono considerate, dall’accordo conciliativo, mera retribuzione, come, ad esempio:
- l’incentivo all’esodo
- la transazione semplice e la transazione novativa a seguito di controversie di lavoro, sempreché l’Inps non valuti dette somme reddito di lavoro dipendente, in quanto conservano funzione di corrispettivo, sia pure indiretto, di obbligazioni che trovano titolo nel rapporto di lavoro (v. circolare Inps n. 6/2014)
- il rimborso spese (qualora la spesa sia documentata)
- il risarcimento danni (professionale, morale, di immagine, biologico, d’onore, alla capacità lavorativa generica e specifica, ecc.)
- il pagamento delle spese legali.
Come si stipulano
Per quanto riguarda le sedi idonee a stipulare gli accordi conciliativi, che prevedano l’erogazione di somme riguardanti rapporti di lavoro ancora in essere o già cessati, rientrano anche sedi “istituzionali”, tra le quali:
- la Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi dell’articolo 410 del c.p.c.;
- la Conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell’articolo 411 del c.p.c.;
- la Conciliazione Monocratica presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi dell’articolo 11, del decreto legislativo n. 124/2004;
- la Conciliazione dinanzi al Giudice Istruttore, ai sensi dell’articolo 185 del c.p.c.;
- la Commissione di conciliazione presso la Commissione di Certificazione, per i contratti di lavoro certificati, ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo n. 276/2003.
In tutte queste sedi, i vari funzionari/giudici preposti alla redazione dell’atto conciliativo, dovranno scindere le somme erogate a titolo retributivo, le quali dovranno essere pagate esclusivamente con modalità certe e tracciabili, da eventuali altre somme erogate per finalità diverse e che non subiscono il nuovo obbligo legislativo (sempre nel limite massimo dei 2.999,99 euro, vedi articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007).
Considerazioni finali
Mi aspetto, in tal senso, un intervento da parte dell’Ispettorato del Lavoro, attraverso una circolare esplicativa, che chiarisca la situazione e preveda un controllo nella stesura dei verbali conciliativi di propria competenza (conciliazione ordinaria e monocratica), in merito all’adempimento retributivo, in capo al datore di lavoro, con le sole modalità di pagamento tracciabili previste dal legislatore e che di seguito di specificano:
- bonifico (bancario o postale) sul conto – identificato dal codice IBAN – indicato dal lavoratore
- strumenti di pagamento elettronico
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.Viene considerato comprovato l’impedimento qualora il delegato sia: il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.
Sanzioni
Ricordo, infine, la sanzione prevista dal legislatore in caso di violazione alla norma: qualora il datore di lavoro o il committente paghi la retribuzione/compenso, o quota parte di essa, per mezzo di denaro contante è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
(Fonte IPSOA)