L’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per recarsi sul luogo di lavoro è incentivato in due modi. Nel primo è consentita la detrazione IRPEF delle spese anche se sostenute per i familiari fiscalmente a carico, detrazione che spetta nel limite complessivo di spesa di 250 euro. Nel secondo, è prevista l’esenzione fiscale e contributiva per l’eventuale rimborso della spesa erogata dal datore di lavoro al dipendente. L’agevolazione deve, però, essere riconosciuta alla generalità o a particolari categorie di dipendenti, a prescindere poi dal fatto che ne usufruiscano tutti o solo alcuni. Quali sono le altre condizioni?
La legge di Bilancio 2018, con due specifiche disposizioni, incentiva l’utilizzo di mezzi pubblici da parte dei lavoratori introducendo:
– la detrazione IRPEF delle spese per abbonamenti ai trasporti pubblici, anche se sostenute per i familiari fiscalmente a carico;
– la sottrazione, dalla determinazione del reddito imponibile, dell’eventuale rimborso della spesa per il trasporto pubblico, erogato dal datore di lavoro al dipendente.
Questa ultima previsione rientra nella disciplina della detassazione dei premi di risultatospettante ai lavoratori, anche dirigenti, che nell’anno precedente a quello di percezione del premio siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 annui.
Si tratta dunque di una ulteriore opportunità che consente alle aziende di ridurre, anzi in questo caso azzerare, il cuneo fiscale. Sull’importo erogato a titolo di rimborso infatti non si applica la contribuzione imponibile né la tassazione in capo al lavoratore: il costo sostenuto dall’azienda è e rimane esattamente pari a quello percepito al netto dal lavoratore premiato.
Detraibilità a fini IRPEF
La legge di Bilancio 2018 prevede la detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute nel 2018 per gli abbonamenti al trasporto pubblico regionale ed interregionale, nella misura massima di 250 euro di spesa.
Ai fini della detrazione vale il principio di cassa, che costituisce il principio tipico in materia di oneri. La detrazione pertanto può essere calcolata sull’intera spesa sostenuta nel 2018, anche se l’abbonamento scade nel periodo d’imposta successivo. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari a carico, fermo restando il limite complessivo di spesa di 250 euro.
Per abbonamento si intende un titolo di trasporto che consenta al titolare di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato.
Per fruire della detrazione è necessario conservare copia delle spese sostenute per gli abbonamenti, in modo che tali documenti siano visionabili da parte del Caf/professionista abilitato che predisporrà la dichiarazione e dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate in caso di futuri controlli.
La detrazione è esercitabile da tutti i contribuenti, a condizione però che sussista la relativa capienza in termini di IRPEF e addizionali comunale e regionale.
Detassazione spese di abbonamento
La legge di Bilancio 2018 (l’art. 1, comma 28, lett. b) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha previsto, inoltre, la possibilità per il datore di lavoro di rimborsare al dipendente l’abbonamento al trasporto pubblico in completa esenzione sia fiscale che contributiva.
La nuova disposizione prevede che le somme erogate o rimborsate ai dipendenti da parte del datore di lavoro, o quelle da quest’ultimo direttamente sostenute, per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale del dipendente o dei suoi familiari fiscalmente a carico, non costituiscono reddito in capo al dipendente.
La disciplina in vigore prevede 3 diverse modalità di erogazione della misura premiale:
• pagamento diretto al fornitore del servizio di trasporto da parte del datore di lavoro
• erogazione di denaro al dipendente, a titolo di anticipazione sulla spesa da sostenere
• rimborso della spesa al dipendente.
In ogni caso deve essere conservata la documentazione probante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente per le finalità per cui sono state corrisposte.
N.B. E’ irrilevante la circostanza che le somme erogate coprano o meno l’intero costo dell’abbonamento.
Non è necessaria la stipula di una apposita convenzione con il fornitore del servizio di trasporto. E’ richiesto, invece, che l’agevolazione sia distribuita alla generalità o a categorie di dipendenti, a prescindere poi dal fatto che ne usufruiscano tutti o solo alcuni. L’agevolazione è valida anche per gli abbonamenti utilizzati dai familiari indicati all’art. 12 del TUIR:
– il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
– i figli compresi quelli naturali riconosciuti;
– i figli adottivi e gli affidati;
– ogni altra persona indicata nell’art 433 c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti giudiziari purché fiscalmente a carico del dipendente.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che sono compresi:
– abbonamenti per il trasporto pubblico locale;
– abbonamenti per il trasporto pubblico regionale;
– abbonamenti per il trasporto pubblico interregionale;
– rimborso spese per l’acquisto di tali abbonamenti;
– abbonamento destinato ad un familiare del dipendente a condizione che risulti fiscalmente a carico di quest’ultimo.
Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite ( Agenzia delle Entrate, circolare n. 19/E del 07.03.2008).
Restano esclusi:
– i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera;
– le carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto, quali ad esempio le carte turistiche che, oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici, consentono l’ingresso a musei o spettacoli.
È irrilevante se il riconoscimento da parte del datore di lavoro è volontario o in esecuzione di diposizioni di contratto, accordo o di regolamento aziendale. La misura incentivante in esame è fruibile dai soli lavoratori subordinati, inclusi i dirigenti, purchè nel rispetto dei limiti reddituali e di importo previsti dalla disciplina dei premi di risultato e previa la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’accordo aziendale depositato presso la DTL.
(Fonte IPSOA)