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“Decreto liquidità”: nuove misure, nuovi chiarimenti in una circolare

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Le cessioni gratuite di farmaci ancora in fase di sperimentazione, rientranti in specifici programmi, sono equiparate, ai fini Iva, alla loro distruzione e non tassabili sul fronte delle dirette

Sospensione versamenti estesa a tutte le imprese, determinazione degli acconti d’imposta con metodo previsionale, un regime fiscale speciale per le donazioni di farmaci a uso compassionevole, stop dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 dei termini previsti in materia di agevolazioni “prima casa”. Con la circolare n. 9 del 13 aprile 2020, l’Agenzia effettua una ricostruzione sistematica delle disposizioni emanate negli ultimi giorni per far fronte alla crisi di liquidità determinata dall’emergenza epidemiologica, inquadrando l’ambito applicativo di riferimento, coordinando gli ultimi chiarimenti con quelli forniti in altri documenti di prassi e rispondendo, allo stesso tempo, ai numerosi quesiti posti da associazioni di categoria, operatori e stampa specializzata.

Spiegazioni necessarie dopo il varo del “decreto Liquidità” (Dl n. 23 dell’8 aprile 2020) che segue, rafforza ed estende le previsioni del “Cura Italia” (Dl n. 18/2020), in particolare, per spianare la strada dell’accesso al credito e quella degli adempimenti fiscali per le imprese travolte dalla crisi.

Tra gli argomenti trattati, spiccano infatti l’estensione, con condizioni minime, a tutte le imprese, a prescindere dall’attività economica concretamente esercitata o da limiti dei ricavi o compensi dell’esercizio precedente, della sospensione dei versamenti in autoliquidazione – in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020 – relativi alle ritenute, all’Iva, ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, a condizione che l’impresa abbia subito una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente; la trasmissione “a distanza” dell’autorizzazione per la predisposizione del modello 730; e la spinta a utilizzare, per il calcolo degli acconti 2020, il metodo previsionale al posto di quello storico, senza applicazione di sanzioni in caso di errore.

Sospensione dei versamenti

Riguardo all’ampliamento della platea di beneficiari del congelamento dei termini per i versamenti, la circolare precisa che vi rientrano anche:

  • le imprese agricole, qualunque sia la loro natura giuridica e il criterio utilizzato per determinare il reddito imponibile. Quindi lo stop vale pure per le imprese agricole che calcolano il loro reddito su base catastale.
  • gli enti non commerciali, che svolgono attività istituzionali di interesse generale (non in regime d’impresa), anche con attività commerciale non prevalente. Questo, in attesa che diventi operativo il registro del terzo settore.

Per fruire della sospensione dei versamenti, il documento di prassi, ricorda che le aziende devono verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi, secondo le percentuali previste dalla norma (articolo 18, decreto “Liquidità”), in modo separato, per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Ad esempio, per sospendere i versamenti di aprile, devono fare riferimento esclusivamente al fatturato o ai corrispettivi del mese di marzo 2020 e confrontarlo con quello dello stesso mese del 2019. La “tregua” per aprile compete anche se, nel mese di aprile 2020, il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti di una percentuale inferiore rispetto a quella prevista dalla norma. Nel dettaglio, per determinare il fatturato o i corrispettivi, precisa la circolare, è necessario fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione, così che, in caso di fattura differita, ai fini dell’imputazione dell’operazione ai mesi di marzo o aprile, conta la data dei documenti di trasporto. Tale regola si applica anche alle imprese di autotrasporto, a nulla rilevando, per queste ultime, la circostanza che le fatture emesse per le prestazioni possano essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.

Estensione ai ricavi e compensi

Nella circolare, l’Agenzia sottolinea che, nel caso in cui una parte delle operazioni effettuate dall’impresa non sia rilevante ai fini Iva, il riferimento al fatturato e ai corrispettivi può essere esteso anche ai ricavi e compensi, e che, quindi, il contribuente, per effettuare il detto confronto, potrà includere anche questi elementi.

Con il previsionale, “al sicuro” anche le rate

L’utilizzo del metodo previsionale, considerato generalmente il più rischioso per la determinazione degli acconti d’imposta, viene in un certo senso incentivato dall’articolo 20 del Dl “Liquidità” che esclude l’irrogazione di sanzioni (per omesso o insufficiente versamento) e interessi nelle ipotesi in cui la differenza tra acconti dovuti in base alla dichiarazione presentata e acconti versati non superi l’80 per cento. Ebbene, la circolare chiarisce che possono beneficiare della speciale disciplina fiscale entrambe le rate dovute per il 2020.

Cessione gratuita di farmaci a uso compassionevole

L’articolo 27 del decreto “Liquidità” stabilisce che le cessioni gratuite di farmaci a uso compassionevole, da parte delle imprese, danno diritto alla detrazione dell’Iva e alla deduzione dal reddito del costo sostenuto. La norma, infatti, mira a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell’ambito dei programmi a uso compassionevole. In merito, la circolare n. 9/2020 chiarisce che le cessioni gratuite di farmaci autorizzati per indicazioni terapeutiche nell’ambito di studi clinici (oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione rientranti nei predetti programmi) sono equiparate, ai fini Iva, alla loro distruzione e non tassabili ai fini delle imposte dirette. Questo anche per sopperire al fatto che “allo stato attuale, mancano terapie efficaci a contrastare la diffusione dell’epidemia. In mancanza di farmaci specifici, ai pazienti con Covid-19 vengono somministrati farmaci autorizzati per altre indicazioni terapeutiche nell’ambito di studi clinici, oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione e che rientrano nei programmi cosiddetti di uso compassionevole”.

Tax credit sanificazione: il dettaglio delle new entry

Riguardo al credito d’imposta previsto dall’articolo 64 del Dl “Cura Italia” in favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione che effettuano la sanificazione dei propri ambienti e strumenti di lavoro ed esteso dall’articolo 30 del decreto “Liquidità” alle spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione personale, l’Agenzia precisa i dispositivi che possono rientrare nell’agevolazione, come, ad esempio, le mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, i guanti, le visiere di protezione e gli occhiali protettivi, le tute e i calzari; e anche altre attrezzature di sicurezza idonee a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi), compresi i detergenti per le mani e i disinfettanti.

Bonus prima casa: i nuovi termini per mantenerlo

Considerate le obiettive difficoltà del momento nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, l’articolo 24 del decreto dispone la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. Per l’Agenzia, i predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Si tratta, in particolare del:

  • periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione
  • termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale
  • termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”.

È, poi, come detto, congelato anche il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

Assistenza fiscale a distanza

Infine, nell’intento di agevolare i contribuenti che devono assolvere agli obblighi dichiarativi, evitando che gli stessi siano costretti a spostarsi dalle proprie abitazioni, l’Agenzia, con la circolare n. 9/2020, chiarisce che l’autorizzazione all’accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020 può essere trasmessa, anche in forma libera, con modalità telematiche, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito nel cloud del Caf o del professionista abilitato. Il messaggio deve contenere le seguenti informazioni essenziali: il codice fiscale e dati anagrafici del contribuente e la denominazione del Caf o il nome del professionista; il consenso all’accesso alla dichiarazione precompilata e al trattamento dei dati personali; la sottoscrizione del contribuente.

Fonte FiscoOggi.it