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Operativo il codice per recuperare il premio dato a chi lavora fuori casa

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Due distinte numerazioni istituite per i sostituti d’imposta che devono compensare il bonus previsto dall’articolo 63 del decreto “Cura Italia” per i dipendenti presenti in sede a marzo

L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020 istituisce i codici di tributo che i datori di lavoro possono utilizzare per compensare l’incentivo di 100 euro corrisposto da aprile ai dipendenti, in proporzione al numero di giorni di lavoro svolti in sede nel mese di marzo 2020.

Il bonus, istituito dall’articolo 63 del decreto legge n. 18/2020 “Cura Italia”, spetta ai lavoratori dipendenti che hanno maturato nel corso del 2019 un reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a 40mila euro. I sostituti d’imposta devono riconoscere il premio ai dipendenti in via automatica, comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Gli stessi datori di lavoro possono recuperare in compensazione le somme erogate.

Proprio al fine di consentire il recupero l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo:

Per il modello F24: “1699”, denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.

Per il modello F24 “enti pubblici”, F24 Ep: “169E”, denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1699” va esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono invece da indicare, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.

In sede di compilazione del modello F24 Ep, il codice tributo “169E” va esposto nella sezione “Erario” (valore F) in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” devono essere indicati, invece, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.

La risoluzione rammenta che ai fini del recupero in compensazione degli importi, i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il recupero in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il relativo credito.

Fonte FiscoOggi.it