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Certificazione unica 2020: tempo agli sgoccioli per la consegna

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Quest’anno, in considerazione dell’emergenza sanitaria, il legislatore ha prorogato il termine per l’invio telematico del modello al Fisco equiparandolo a quello previsto per la consegna ai lavoratori

Entro domani 31 marzo, come ogni anno, i sostituti d’imposta dovranno recapitare, ai propri sostituiti, la Certificazione unica 2020 (la Cu), con le informazioni fiscali e previdenziali relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2019. Nel medesimo termine, dovranno trasmettere le stesse Certificazioni all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione delle dichiarazioni precompilate. Comincia così la lunghissima stagione dichiarativa di quest’anno, condizionata, come tutti sappiamo, dall’emergenza Coronavirus, che, in particolare, ha influito anche sui tempi della Cu.

Infatti, in considerazione delle difficoltà riscontrate dai datori di lavoro a seguito dell’epidemia da Covid-19, con il decreto legge n. 9/2020, il legislatore ha prorogato il termine per l’invio telematico equiparandolo a quello previsto per la consegna ai sostituiti (vedi articolo “Prorogati i tempi per Cu, 730 e comunicazioni At”). Un rinvio confermato anche dal Dl “Cura Italia” con il comma 1 dell’articolo 62.

In dettaglio, i sostituti devono inviare all’Agenzia la parte più analitica della Certificazione, vale a dire il modello “ordinario”, mentre al contribuente lo schema “sintetico”, cioè un modello che riporta solo le informazioni essenziali (quelle che interessano il lavoratore), comprensivo della scheda per la scelta della destinazione dell’otto (a Stato o istituzioni religiose), del cinque (a organizzazioni con finalità di interesse sociale) e del due (a partiti politici) per mille dell’Irpef. Quest’ultima, in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che si verifica quando il modello dichiarativo rappresenta esaustivamente la posizione fiscale del contribuente, può essere compilata e inviata autonomamente, entro il 30 novembre 2020, sempre che si desideri sostenere uno dei beneficiari ammessi nelle diverse categorie: si tratta, infatti, di una facoltà e non di un obbligo.

Nella Cu 2020, approvata in via definitiva con provvedimento del 15 gennaio scorso (vedi “Cu, 730, 770 e Iva superano i test: online i modelli 2020 definitivi”), sono recepite tutte le novità normative che impattano sulle prossime dichiarazioni dei redditi.

E così, tra le altre, trova posto un’inedita sezione, dove sono evidenziati i redditi prodotti dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia. Il Dl n. 119/2018, intervenendo sull’articolo 188-bis del Tuir, ha infatti previsto che tali somme concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari alla percentuale calcolata per i redditi in franchi svizzeri (30%), con un abbattimento minimo di 26mila euro. Poi, appositi campi per i benefit relativi ad anni precedenti e, ancora, spazi ad hoc per accogliere la detassazione del Tfs, come prevista dall’articolo 24 del Dl n. 4/2019. In particolare, è stata prevista una riduzione dell’aliquota dell’imposta determinata ai sensi dell’articolo 19, comma 2-bis del Tuir, variabile a seconda del momento in cui il trattamento viene corrisposto rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

È l’ora anche di “Cupe”

Il termine del 31 marzo riguarda anche la consegna della Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) ai residenti che ricevono utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.

Fonte FiscoOggi.it