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TFR: ultimi giorni per il saldo dell’imposta sostitutiva. Come versarlo?

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Entro lunedì 17 febbraio 2020 (termine prorogato in quanto il 16 è domenica) i datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare il saldo sulla rivalutazione del TFR. L’imposta sostitutiva va corrisposta mediante il modello F24 per consentire ai datori di lavoro di esercitare eventuali compensazioni del debito con crediti vantati a titolo di altre imposte e/o contributi. Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 è il “1713” – Saldo dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto. La prima rata dell’imposta sostitutiva sui rendimenti del TFR dei dipendenti è stata versata il 16 dicembre 2019.

Scade lunedì 17 febbraio 2020 il termine di versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto – TFR ex art. 2120 cod. civ.

L’ imposta sostitutiva si applica mediante versamento in acconto entro il 16 dicembre dell’anno in corso ed a saldo entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo.

Sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (TFR) è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 17%.

N.B. Va ricordato che tale aliquota di rivalutazione vale a far data dal 1° gennaio 2015 poiché per gli anni precedenti l’imposta era dell’11 per cento.

Soggetti tenuti all’adempimento

Devono provvedere al versamento tutti i datori di lavoro (in qualità di sostituti d’imposta) e più precisamente:

– società di capitali;

– società cooperative e società di mutua assicurazione;

– enti commerciali e non commerciali;

– società di persone e associazioni (articolo 5 del TUIR);

– stabili organizzazioni, in Italia, di società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;

– persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole;

– persone fisiche che esercitano arti e professioni;

– condomini;

– amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;

– percettori del trattamento qualora lo stesso sia corrisposto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta.

Chi è escluso

Non sono tenuti all’adempimento:

· i datori di lavoro che non sono sostituti di imposta;

· i sostituti d’imposta che sono diventati tali durante l’anno precedente a quello per il quale è dovuto l’acconto che sono, in sostanza, le aziende che hanno fatto le prime assunzioni nel corso di quest’anno.

Con riferimento alle imprese con più di 49 addetti (almeno 50), a partire dal 1° gennaio 2007, sono tenute a versare il TFR a un fondo di tesoreria statale gestito dall’INPS.

Come si effettua la rivalutazione

Si ricorda che il sostituto d’imposta, al 31 dicembre di ogni anno, è obbligato a rivalutare il fondo TFR accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente (senza considerare la quota del fondo maturata nell’anno in corso) sulla base di un coefficiente composto, formato da:

– un tasso fisso dell’1,50%;

– un tasso variabile determinato nella misura del 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

I metodi di calcolo

Il soggetto interessato è libero di scegliere, in ragione della propria convenienza, tra le due seguenti modalità di calcolo dell’acconto.

Metodo storico

Se si utilizza il metodo storico, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve calcolare l’acconto sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, considerando anche le rivalutazioni relative ai TFR eventualmente erogati nel corso dell’anno

Metodo previsionale

Se il datore di lavoro o l’ente pensionistico sceglie di utilizzare il metodo previsionale, dovrà determinare presuntivamente l’acconto dovuto sul 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale si versa l’acconto. In questo caso, l’imponibile da utilizzare è dato dal TFR maturato fino a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente relativo a tutti i dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso

Codici tributo di versamento

L’imposta sostitutiva va versata (acconto e saldo) mediante il Modello F24. Ciò consente ai datori di lavoro di poter esercitare eventuali compensazioni del debito con crediti vantati a titolo di altre imposte e/o contributi.

I codici tributo da utilizzare nel Modello F24 sono i seguenti:

· codice “1712” – Acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta – Art. 11, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 47/2000;

· codice “1713” – Saldo dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta – Art. 11, commi 3 e 4 del D.Lgs.n.47/2000.

Fonte Ipsoa.It