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Cassazione: il doppio termine di decadenza non vale per i licenziamenti ingiustificati dei dirigenti

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Con la sentenza n. 395 del 13.01.2020, la Cassazione afferma che il doppio termine di decadenza, stragiudiziale (60 giorni) e giudiziale (ulteriori 180 giorni), introdotto dalla l. 183/2010 in materia di invalidità dei licenziamenti, si applica ai dirigenti soltanto con riferimento alle ipotesi di nullità previste dall’art. 18, comma 1, della l. 300/1970 e non anche ai casi di ingiustificatezza del recesso disciplinati dalla contrattazione collettiva.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, dirigente presso un istituto bancario, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli, lamentando l’ingiustificatezza dello stesso.

Nel costituirsi in giudizio, la banca datrice solleva l’eccezione di decadenza dell’azione, avendo il dirigente depositato il ricorso giurisdizionale 182 giorni dopo l’impugnativa stragiudiziale.

La Corte d’Appello accoglie la predetta eccezione e rigetta, quindi, la domanda del dirigente.

La sentenza

La Cassazione – ribaltando la statuizione della Corte d’Appello – rileva, preliminarmente, che l’art. 32, comma 2, della l. 183/2010 ha esteso l’applicazione della nuova disciplina sulla decadenza, che prevede il doppio termine (60 giorni per l’impugnativa stragiudiziale cui deve seguire nei successivi 180 giorni il deposito del ricorso giurisdizionale), “a tutti i casi di invalidità del licenziamento”.

Secondo i Giudici di legittimità, il riferimento alla invalidità dei licenziamenti, contenuto nel c.d. Collegato Lavoro, deve essere inteso in senso restrittivo, con riferimento limitato alle ipotesi in cui dal vizio che affligge il recesso datoriale derivi la possibile ricostituzione del vincolo contrattuale e la, conseguente, reintegra del dipendente.

Per la sentenza, pertanto, dall’alveo di detta definizione deve essere esclusa l’ipotesi dell’ingiustificatezza del licenziamento del dirigente.

In tale circostanza, infatti, l’atto datoriale non perde la sua validità ed al lavoratore, illegittimamente estromesso dall’azienda, può essere riconosciuta soltanto una tutela indennitaria convenzionalmente prevista dalla contrattazione collettiva.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso del dirigente, non ritenendo applicabile il doppio termine di decadenza a fronte di un licenziamento affetto da ingiustificatezza e non da nullità.

Fonte LavoroSi.it