In una nuova circolare vengono illustrati i tre servizi online obbligatori dal 1° gennaio 2020: prima richiesta, iscrizione annuale per i soggetti esonerati dal pagamento del premio, istanza di cancellazione. Gli accessi sono riservati ai soli utenti in possesso delle credenziali dispositive.
ROMA – Con la circolare n. 37 del 30 dicembre 2019 l’Inail fornisce indicazioni sui servizi telematici messi a disposizione, in attuazione delle previsioni normative contenute nel decreto interministeriale 13 novembre 2019. La circolare si sofferma sulle modalità, esclusivamente telematiche, con cui dal 1° gennaio 2020 sono obbligatorie la richiesta di prima iscrizione all’assicurazione, di iscrizione annuale per i soggetti esonerati dal pagamento del premio e di cancellazione.
I rapporti tra l’Inail e gli assicurati sono gestiti in modalità telematica. Il decreto interministeriale 13 novembre 2019 ha stabilito che i rapporti tra l’Inail e gli assicurati o i loro delegati vengono gestiti con modalità telematiche. In conformità ai contenuti normativi del decreto, con determinazione presidenziale Inail 30 dicembre 2019, n. 49, sono state definite le modalità e i tempi per l’avvio dei servizi elettronici.
Servizio domanda di iscrizione e richiesta di avviso di pagamento. Dal 1° gennaio 2020 le persone, in possesso dei requisiti assicurativi, devono presentare all’Inail la domanda d’iscrizione esclusivamente, in via informatica, attraverso il servizio Domanda di iscrizione e richiesta di avviso di pagamento disponibile per gli utenti dotati delle credenziali dispositive.
Servizio telematico per i soggetti esonerati dal versamento del premio. La legge stabilisce che il premio assicurativo è a carico dello Stato per le persone titolari di redditi non superiori a 4.648,11 euro annui o appartenenti a un nucleo familiare il cui reddito non sia superiore a 9.296,22 euro annui. Dal 1° gennaio 2020 per ottenere la copertura assicurativa la domanda va presentata esclusivamente on line entro il 31 gennaio. Nel servizio telematico sono impostati automaticamente l’anno della dichiarazione dei redditi ai fini Irpef, l’anno di imposta e quello di percezione del reddito.
Servizio di comunicazione on line della richiesta di cancellazione. Gli assicurati che non siano più in possesso dei requisiti assicurativi sono tenuti ad inviare, in via telematica, all’Inail la richiesta di cancellazione. Dopo il compimento del 67° anno di età l’istanza non deve essere trasmessa poiché l’Inail provvede autonomamente alla cancellazione.
I servizi telematici sono riservati ai soli utenti in possesso delle credenziali dispositive. La circolare specifica che i servizi possono essere utilizzati soltanto dalle persone in possesso delle credenziali dispositive. Le credenziali possono essere richieste presso le sedi territoriali Inail, presentando il modulo apposito, “Utenti con credenziali dispositive”, pubblicato sul sito dell’Inail, insieme alla copia fronte retro di un documento d’identità oppure attraverso il servizio telematico Richiedi credenziali dispositive. Valide anche le credenziali rilasciate dall’Inps, la carta nazionale dei servizi (CNS) e le credenziali Spid.
Servizi online non obbligatori. La circolare inoltre si sofferma su altri servizi telematici inerenti l’assicurazione, seppure non ancora obbligatori: Visualizza e stampa avviso di pagamento per rinnovo assicurazione, Visualizza e stampa le ricevute degli avvisi pagati online tramite PagoPA, Visualizza la situazione assicurativa e i pagamenti, Invia segnalazioni e richiesta di informazioni.
Modalità e tempi per il pagamento del premio. La quota assicurativa che da quest’anno ammonta a 24 euro annui, va pagata entro il 31 gennaio. Si può pagare online sul sito dell’Inail al link “Pago PA”, sul sito di Poste italiane spa, delle banche e di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it), in tutti gli uffici postali, in banca, ricevitoria, dal tabaccaio, al bancomat, al supermercato.
Principali innovazioni all’assicurazione (Legge di bilancio 2019). La circolare inoltre richiama le novità apportate alla disciplina assicurativa dalla legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di bilancio 2019): abbassamento dal 27 al 16 per cento del grado di inabilità necessario per la costituzione della rendita, corresponsione di una prestazione una tantum di importo pari a euro 300 qualora l’inabilità permanente accertata sia compresa tra il 6 e il 15 per cento, riconoscimento dell’assegno per l’assistenza personale continuativa ai titolari di rendita che versano in particolari condizioni menomative, l’estensione della platea assicurativa da 18 a 67 anni di età.
Fonte INAIL