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Congedo parentale: modalità di calcolo dei periodi fruiti durante le festività di fine anno

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Con riferimento al congedo parentale, il datore di lavoro, in quanto soggetto che anticipa nel cedolino paga le indennità spettanti ai lavoratori tutelati dall’INPS, deve prestare la massima attenzione al computo dei periodi di spettanza di questo istituto. L’applicazione delle regole di calcolo previste dalla legge, infatti, si complica nel caso in cui, come accade nel mese di dicembre, il congedo sia intervallato da ferie o festività senza che ci sia ripresa dell’attività lavorativa tra i vari periodi di assenza del dipendente.

La legge (art. 32 D.Lgs. n. 151/2001) definisce le modalità di fruizione del congedo parentale, su base oraria o giornaliera, e le regole precise in base alle quali bisogna determinare la durata di ciascun periodo di astensione dal lavoro.

La contrattazione collettiva di settore ha inoltre il potere di stabilire le modalità di fruizione specifiche del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Regole generali

Il diritto al congedo parentale compete:

  • alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità (astensione obbligatoria), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
  • al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, ovvero 7 mesi qualora usufruisca dell’astensione facoltativa per un periodo continuativo non inferiore a 3 mesi. In quest’ultimo caso, il periodo massimo utilizzabile da entrambi i genitori viene elevato a 11 mesi;
  • qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

Come detto, la contrattazione collettiva di settore ha il potere di stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Per il personale del comparto sicurezza e difesa, e di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, per tener conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo. In caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.

Modalità di fruizione

La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. In assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l’orario medio giornaliero contrattualmente previsto; in tale caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero.

È esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al D.Lgs. n. 151/2001.

Il congedo a ore non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento oppure nei giorni in cui il genitore fruisce dei riposi orari per assistenza ai figli disabili. Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità.

I genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera, mensile od oraria). Pertanto, giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Congedo parentale e giorni festivi o di ferie

Quest’anno le festività natalizie e di fine anno si pongono proprio al centro della classica settimana lavorativa:

  • 25 e 26 dicembre cadono rispettivamente di mercoledì e giovedì;
  • il 1° gennaio cade di giovedì.

Inoltre, sono numerose le aziende che approfittano proprio dei periodi coincidenti con le festività per completare la fruizione delle ferie spettanti ai lavoratori dipendenti.

In questo caso, occorre prestare particolare attenzione alle regole di computo del congedo parentale, poiché:

  • in caso di fruizione del congedo in modo frazionato, è necessaria la ripresa effettiva del lavoro tra una frazione e l’altra: se le frazioni si susseguono in modo continuativo oppure sono intervallate soltanto da ferie, i giorni festivi e, in caso di settimana corta, i sabati (anche quelli cadenti subito prima o subito dopo le ferie) sono conteggiati come giorni di congedo (INPS, circ. n. 82/2001);
  • ai fini del computo e dell’indennizzo dei giorni di congedo parentale, i giorni festivi, le domeniche e i sabati (in caso di settimana corta) che ricadono all’interno di un periodo di ferie, malattia, o assenze ad altro titolo, non sono in alcun caso indennizzabili, né computabili in conto congedo parentale.

Per conteggiare i periodi di congedo parentale fruito, posto che il legislatore ne prevede la spettanza su base mensile, bisogna tenere conto dei seguenti criteri di computo:

  • astensione esattamente pari a un mese o a un multiplo dello stesso: devono essere computati ai fini del periodo massimo uno o più mesi interi;
  • astensione di durata inferiore o superiore al mese: si sommano le giornate di assenza di ciascun periodo fino a raggiungere il numero 30, considerando le stesse pari a un mese e tenendo in evidenza i giorni residui per sommarli successivamente a eventuali ulteriori periodi.

Ciò in quanto, qualora la fruizione del congedo avvenga frazionatamente, il periodo massimo di assenza dovrà essere verificato computando i giorni compresi nei periodi indicati nella domanda di richiesta. Qualora, a seguito di un periodo di congedo parentale, il genitore fruisca, immediatamente dopo, di giorni di ferie o malattia, riprendendo poi l’attività lavorativa, le giornate festive e i sabati (in caso di settimana corta), cadenti nell’intervallo tra il congedo parentale e le ferie o la malattia, non vanno computati nel periodo di congedo parentale. Qualora si susseguano, senza interruzione, un primo periodo di congedo parentale e un successivo periodo di ferie o di malattia e un ulteriore periodo di congedo parentale, i giorni festivi e i sabati (in caso di settimana corta), che si collocano nei periodi, devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale.

Presentazione della domanda

I genitori che intendano avvalersi del congedo parentale devono, salvo casi di oggettiva impossibilità, preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a 5 giorni, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.

Le clausole della contrattazione collettiva già vigenti al 25 giugno 2015 continuano a essere efficaci anche in relazione alla individuazione dei termini di preavviso nella stessa previsti. Pertanto, i termini di preavviso minimi restano fissati in 15 giorni tutte le volte in cui la contrattazione collettiva abbia richiamato, ai fini della loro individuazione, il termine minimo previsto dalla normativa vigente al momento della definizione degli accordi.

Le domande di congedo parentale vanno presentate in modalità telematica.

In caso di richiesta di congedo parentale a ore, nella fase transitoria, la richiesta all’INPS è presentata mediante un’apposita domanda on-line, che è diversa dalla domanda telematica in uso per la richiesta del congedo parentale giornaliero o mensile. Per tale motivo, se in un determinato arco di tempo, il genitore intende fruire il congedo parentale in modalità giornaliera e/o mensile e in modalità oraria, dovrà utilizzare le due diverse procedure di invio on-line.

Nella domanda di congedo parentale a ore, il genitore dichiara:

  • se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio generale previsto dall’art. 32 del T.U. maternità/paternità;
  • il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria. La procedura, infatti, prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere;
  • il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite.

L’applicazione per la presentazione all’Istituto delle domande di congedo parentale su base oraria è stata inserita all’interno del gruppo di servizi denominati “Domande di maternità on-line”.

Per agevolare la presentazione di domande di congedo parentale a ore successive alla prima, l’applicazione consente inoltre le seguenti possibilità:

  • acquisizione di una nuova domanda avente le stesse caratteristiche di una domanda di congedo parentale su base oraria già presentata (funzione di “Replica”). La funzione consente quindi di ripercorrere l’intera domanda replicata per modificarne le parti di interesse;
  • acquisizione, a partire da una domanda già presentata, di una nuova domanda, indicando solamente il numero di giornate intere da fruire su base oraria all’interno di un nuovo periodo (funzione “Nuovo periodo”). La funzione consente, quindi, di inserire direttamente un nuovo periodo all’interno della domanda replicata senza necessità di ripercorrere le pagine relative ad altri dati.

Fonte IPSOA.it