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Bonus Natale con la tredicesima mensilità: dubbi operativi (e soluzioni) per i datori di lavoro

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L’erogazione con la tredicesima mensilità del bonus Natale ai dipendenti porta con sé nuove incombenze a carico dei datori di lavoro e conseguenti dubbi operativi. Per prima cosa i sostituti d’imposta dovranno verificare in sede di conguaglio la spettanza del bonus, anche se non è ancora del tutto chiaro cosa debbano controllare. Tuttavia, è probabile che l’analisi verterà sulla ricezione di una autocertificazione e il controllo del reddito dichiarato. In secondo luogo, per specifiche categorie di lavoratori, l’indicazione del decreto Omnibus “unitamente alla tredicesima mensilità” potrebbe dar luogo al dubbio se l’azienda, previa richiesta a cura del lavoratore, è tenuta ad erogare il bonus. 

Chi lo avrebbe mai detto che il Santo Natale si poteva festeggiare ad ottobre? O anche a novembre? Diciamo che quest’anno la festività potrebbe essere mutevole, soprattutto se la circoscriviamo ad un concetto giuridico fiscale.

Perché vedete, dovendoci ricordare che possiamo “scherzare con i fanti ma lasciar stare i santi”, l’avvento del bonus Natale (art 2 bis D.L. n. 113/2024 convertito in L. n. 143/2024) porta con sé alcune tematiche operative che meritano un approfondimento incisivo. Banalmente, il concetto di erogare “unitamente” alla tredicesima mensilità dovrebbe essere maggiormente approfondito.

Perché non farlo dunque?

L’art. 2 bis del decreto Omnibus

La rubrica della norma prevede “disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti”.

Il primo comma stabilisce come “nelle more dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per l’anno 2024 è erogata un’indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni”.

Di fatto, dunque, l’enunciato concreto rappresenta un bonus di 100 euro massimo ai lavoratori dipendenti allorquando coesistano insieme tre condizioni:

A) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro.

La parola complessivo ci porta a ritenere che si tratti non solo del reddito da lavoro subordinato ma dell’integrale reddito del lavoratore, come peraltro chiarito dalla circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024 dell’Agenzia delle Entrate (fatta eccezione per l’abitazione principale, per espressa previsione di cui al comma 4 della possibile norma);

B) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2 del TUIR (ovvero a carico).

Inutile precisare come nella norma in parola trapeli l’esclusione di chi ha figli ma non è sposato, fatte salve le unioni civili (circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E/2024).

Alternativamente a quanto sopra la norma ammette anche un’altra prospettazione:

“oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi”.

Traducendo, si sta facendo riferimento al caso in cui l’altro genitore manchi ovvero non abbia riconosciuto i figli naturali e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

C) C) il lavoratore paghi imposta nell’anno. Banalmente significa che il contribuente può vantare, se ha lavorato tutto l’anno, un reddito superiore a 8.500 euro.

Alla presenza delle condizioni di cui alle lettere A), B) e C), sorge il diritto al bonus Natale.

Dubbi operativi

Proseguendo il testo della norma, notiamo incombenze a carico del datore di lavoro (e conseguenti, immancabili, dubbi). Due in particolare appaiono interessanti.

Primo dubbio

I sostituti d’imposta riconoscono il bonus sulla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa.

Come sempre, sarà cura del datore di lavoro ricevere le richieste, correlate delle informazioni di cui sopra e, attenzione, i sostituti dovranno verificare in sede di conguaglio la spettanza del bonus.

Cosa debbano controllare appare poco chiaro, è tuttavia probabile che l’analisi verterà su due aspetti:

1) l’aver ricevuto una autocertificazione (e, se assunti in coso di anno, come richiesto dall’amministrazione finanziaria, di aver allegato le certificazioni uniche dei precedenti rapporti di lavoro);

2) controllare il reddito dichiarato solo nel caso in cui quello erogato dal sostituto d’imposta sia sensibilmente maggiore. Se, in effetti, un richiedente denunciasse di non aver un reddito superiore alla soglia di 28.000 euro ed il datore di lavoro avesse erogato una retribuzione nell’anno 2024 di euro, esempio, 35.000 lordi, un controllo sarebbe possibile.

Questo però rappresenta l’unico controllo possibile, non potendo o dovendo conoscere le situazioni reddituali del richiedente.

Secondo dubbio

Cosa può voler dire “unitamente alla tredicesima mensilità”?

Nella linearità delle situazioni, la più banale è quella di riferire la tredicesima mensilità alla scadenza disposta dal contratto collettivo, ovvero poco prima della festività del Santo Natale.

Ma la vita, beffarda com’è, non è esattamente lineare ponendo spigoli che non possono essere ignorati.

Pensiamo ai seguenti casi:

– lavoratori intermittenti che percepiscono la tredicesima mensilità ogni mese, proporzionale all’attività lavorativa svolta;

– lavoratori cessati ad ottobre o novembre, con liquidazione dei ratei maturati;

– aziende che hanno negoziato la liquidazione mensile della gratifica natalizi.

In tutte queste situazioni, l’azienda, previa richiesta a cura del lavoratore, è tenuta ad erogare il bonus?

Sul punto deve rilevarsi come non vi sia alcuna indicazione a cura dell’Agenzia delle Entrate che, a dire il vero, non ha messo a disposizione il codice tributo a mezzo del quale procedere con la compensazione del bonus in trattazione.

Non scorgendo, in ogni caso, alcuna indicazione normativa in senso difforme, deve rilevarsi come il valore di 100 euro (sicuramente da riproporzionarsi) dovrà essere corrisposto ogni qualvolta, a prescindere dal motivo, nel cedolino paga noteremo la voce “gratifica natalizia”. Chiaramente questo aspetto, poco pratico, deve essere in qualche modo gestito dai sostituti d’imposta che:

– nulla dovranno fare in assenza di richiesta di erogazione a cura del lavoratore;

– peraltro, secondo chi scrive, nulla dovrà essere effettuato se la liquidazione delle competenze di fine rapporto avviene prima della consegna della dichiarazione (nemmeno riaprire il conguaglio fiscale, dato che sarà possibile procedere con la richiesta in dichiarativo);

– a diversa conclusione dovrà pervenirsi se la richiesta è pervenuta ma l’azienda non possa procedere al recupero del bonus, attesa la mancanza del codice tributo. In un caso del genere potrebbe (condizionale d’obbligo) essere opportuno attendere per la liquidazione della sola tredicesima mensilità al fine di “unirla” al bonus in parola.

Suvvia, i più pragmatici di noi potrebbero trovare soluzioni più “concrete” le quali, obbiettivamente, potrebbero non essere disdicevoli. Come, ad esempio, comunicare alla propria popolazione lavorativa dell’esistenza della norma esaltandone i difetti e gravosità e minimizzandone le virtù, di modo da scoraggiare le richieste e le attività del sostituto di imposta.

In fondo, fortuna vuole, c’è la dichiarazione dei redditi che consentirà il recupero del bonus in presenza dei presupposti che, in quel caso, saranno certi anche al dichiarante.

Fonte IPSOA.it