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Fringe benefit: incremento del limite di esenzione anche per il triennio 2025 – 2027

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Il disegno di legge di Bilancio 2025 conferma per il triennio 2025 – 2027 l’innalzamento del limite di esenzione di beni e servizi riconosciuti o concessi dai datori di lavoro ai propri dipendenti. Nello specifico, lo schema di DDL conferma la misura già in vigore per i fringe benefit fino al 31 dicembre 2024, ovvero l’innalzamento a 1.000 euro per tutti i lavoratori e fino a 2.000 euro annui limitatamente ai soli lavoratori con figli fiscalmente a carico. Confermato inoltre che nel nuovo limite di esenzione rientreranno il pagamento diretto o il rimborso delle utenze domestiche, nonché dell’affitto ovvero degli interessi su mutuo ipotecario della prima casa. Non sembrano esserci novità per quanto riguarda le modalità applicative: informativa alle RSU da parte dei datori di lavoro e dichiarazione da parte del lavoratore con figli a carico per l’utilizzo del limite massimo di esenzione.

Nel disegno di legge di Bilancio 2025 si conferma, per il triennio 2025 – 2027, l’impianto già adottato da ultimo con la legge di Bilancio 2024 dell’innalzamento del limite di esenzione di beni e servizi riconosciuti o concessi dai datori di lavoro ai propri lavoratori (fringe benefit).

La versione approvata dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre, in particolare, conferma per il triennio 2025 – 2027 l’innalzamento del limite ordinario di 258,23 su base annua a 1.000 euro per tutti i lavoratori con limite innalzato a 2.000 euro annui per i soli lavoratori con figli (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati) fiscalmente a carico.

Confermato anche che entro i limiti di esenzione rientreranno anche le somme erogate o rimborsate per le utenze domestiche spese per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

Nessuna novità per quanto riguarda le modalità applicative: i datori di lavoro provvedono all’attuazione della norma previa informativa alle RSU laddove presenti e ai fini dell’innalzamento a 2.000 euro spetterà ai lavoratori l’onere di dichiarare al datore di lavoro di averne diritto indicando il codice fiscale dei figli.

Provando a schematizzare:

  • per il triennio 2025 – 2027 si conferma incremento del plafond di esenzione fiscale e contributiva dei beni e servizi che possono essere riconosciuti dal datore di lavoro, che passerà dal valore ordinario di euro 258,23 (art. 51, comma 3, TUIR) a 1.000 euro annui per la generalità dei lavoratori e a 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con fi-gli fiscalmente a carico;
  • nel maggior importo previsto potranno essere ricomprese anche il pagamento delle spese di affitto e degli interessi su mutuo ipotecario sulla prima casa nonché rientreranno le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • per l’attuazione del beneficio i datori di lavoro dovranno dare informativa alle RSU qua-lora presenti
  • i lavoratori per fruire dell’upgrade a 2.000 euro dovranno comunicare al datore di lavoro il codice fiscale dei figli a carico.

Soggetti beneficiari

La misura sarà prevista per tutti i lavoratori subordinati con innalzamento a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR.

Si ricorda che l’art. 12, co. 2 del TUIR prevede che si intende a carico il figlio/familiare che possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

Considerando che l’impianto normativo proposta replica quello in vigore per l’anno 2024 si ritiene che potranno beneficiare della misura agevolata i soggetti già individuati in base alle regole generali stabilite dall’art. 51 comma 3 e pertanto titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’art. 51 del TUIR.

Si ricorda che l’attuale limite di esenzione previsto dall’art. 51, comma 3, può essere elevato anche ad personam e quindi anche per un solo lavoratore rispetto alla generalità, a differenza delle misure previste per il welfare aziendale (la cui esenzione è subordinata all’offerta/messa a disposizione della generalità o categorie omogenee di lavoratori).

Beni e servizi che devo considerare ed escludere per il raggiungimento del limite di esenzione massimo

Al fine della verifica del raggiungimento del limite di esenzione di 1.000 o 2.000 euro qualora previsto, sarà

necessario considerare i seguenti beni e servizi:

  • buoni spesa e buoni benzina;
  • ricariche telefoniche;
  • buoni acquisto Amazon, Zalando;
  • regali e cestini natalizi;
  • autovettura uso promiscuo;
  • interessi su prestiti;
  • polizza rischi extra professionali;
  • fabbricati concessi in uso abitativo, senza obbligo di dimora;
  • possibile conferma del pagamento o rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • pagamento dell’affitto o degli intessi su mutuo ipotecario sulla prima casa.

Viceversa, e in continuità con gli anni precedenti, non saranno da considerare e pertanto non rientreranno nel nuovo limite di 1.000/2.000 euro i seguenti beni e servizi:

  • opere e servizi per finalità sociale;
  • somme e servizi e prestazioni di educazione e istruzione;
  • somme e servizi e prestazioni per l’assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti;
  • trasporto pubblico;
  • assicurazione contro il rischio di non autosufficienza;
  • servizio mensa/buono pasto;
  • assistenza sanitaria integrative;
  • contributi versati alla previdenza complementare.

Modalità applicative

Per quanto riguarda le modalità applicative, si ritiene applicabile quanto già precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 23/E/2023 e con n. 5/E/2024 ovvero che:

  • l’applicazione della misura agevolativa è subordinata alla dichiarazione da parte del lavoratore al datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.
  • nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore, l’agevolazione non è applicabile;
  • la dichiarazione, non essendo prevista forma specifica, potrà essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore, fermo restando l’onere da parte del datore di lavoro di conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Per quanto riguarda l’obbligo di informativa alle RSU qualora costituite, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in presenza della rappresentanza sindacale il beneficio può essere riconosciuto dopo aver fatto l’informativa, fermo restando che il beneficio spetterà anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta.

Fonte IPSOA.it