Con ordinanza n. 7318 del 14 marzo 2019, la Corte di Cassazione ha ritenuto che un lavoratore che si sia dimesso da un contratto a termine del quale intenda far valere la nullità in giudizio, non può ottenere la conversione del rapporto in un contratto di lavoro a tempo indeterminato a meno che non provi che le dimissioni, atto unilaterale e ricettizio, non risultino nulle per violenza, errore o dolo.
La Suprema Corte ha stabilito che resta fermo, comunque, il diritto a vedersi riconoscere la illegittimità del contratto a termine per le eventuali conseguenze di natura economica connesse.
Fonte: www.dottrinalavoro.it