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Pace contributiva: riscatto fino a cinque anni di periodi contributivi

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È possibile riscattare fino a cinque anni di periodi contributivi utili per anticipare il diritto alla pensione e incrementare l’assegno: le istruzioni.

La legge di bilancio, in vigore dal 1° gennaio, ha reintrodotto per il biennio 2024-2025 l’istituto della pace contributiva, recepito dall’INPS con la circolare INPS 29 maggio 2024, n. 69, rivolto ai “contributivi puri”, ovvero coloro che non hanno contributi precedenti al 1° gennaio 1996. Tale misura offre ai lavoratori la possibilità di aggiungere fino a cinque anni alla propria carriera contributiva tramite il riscatto di periodi non coperti da contribuzione. Una misura particolarmente utile per chi desidera aumentare il numero di anni di contribuzione, tenendo conto della possibilità di aggiungere ulteriori cinque anni per chi ha già fruito della misura sperimentale attiva nel triennio 2019/2021.

La misura in vigore si rivolge a tutti i contribuenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle sue forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti e artigiani, nonché agli iscritti alla Gestione Separata. È essenziale, tuttavia, che i periodi da riscattare non siano già coperti da contribuzione non solo nella cassa specifica, ma anche in altri fondi previdenziali.

Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, e deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge 213/2023 (legge di bilancio). È importante sottolineare che possono essere riscattati solo i periodi scoperti da contribuzione obbligatoria che si trovano tra due periodi di lavoro. Non è quindi possibile utilizzare la pace contributiva per i periodi precedenti alla prima occupazione.

Il vantaggio è che i periodi riscattati, che possono essere anche non continuativi ma comunque non superiori a cinque anni, vengono considerati sia ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, sia per il calcolo dell’assegno pensionistico.

Ai fini della scelta dei periodi va considerato che la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa soggetti ad obbligo di versamento contributivo. Tale preclusione opera necessariamente anche nei casi in cui l’obbligo contributivo sia già prescritto. In tali casi il lavoratore può recuperare i periodi di lavoro attivando altri istituti già previsti dalla vigente normativa nelle singole gestioni previdenziali, quali la regolarizzazione contributiva o, nei casi in cui sia intervenuta la prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13, legge 1338/1962.

È da precisare, inoltre, che qualora si verifichi l’acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 (ad esempio, accredito del servizio militare, maternità al di fuori del rapporto di lavoro, ecc.), il riscatto già effettuato attraverso la pace contributiva verrà annullato d’ufficio, con successiva restituzione dei contributi.

La facoltà di fruire della pace contributiva può essere esercitata “a domanda” dell’assicurato, o dai suoi superstiti o parenti e affini entro il secondo grado, entro il 31 dicembre 2025. Nel caso dei lavoratori del settore privato la domanda di pace contributiva potrà essere presentata anche dal datore di lavoro destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In questo caso l’onere è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e rientra nell’ipotesi in cui non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge. In questa cornice normativa interviene la circolare n. 5 del 2024 dell’Agenzia delle Entrate con la quale si illustrano le nuove misure per il welfare aziendale e sono indicati gli effetti fiscali relativi alle norme sul riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.

Per quanto concerne la quantificazione dell’onere di riscatto, la disposizione contenuta nella legge di bilancio 2024 stabilisce che lo stesso venga determinato in base al metodo di calcolo “a percentuale”, previsto per il sistema contributivo e applicando le aliquote contributive di finanziamento per l’invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) vigenti nella gestione assicurativa presso la quale si presenta la domanda, sull’imponibile degli ultimi 12 mesi precedenti la data della domanda.

Rispetto alla misura di pace contributiva in vigore nel biennio 2019-2021, la differenza di rilievo è che per la misura del 2024 non sarà possibile la detrazione al 50% della spesa sostenuta. Pertanto, per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.

Riguardo il versamento dell’onere da riscatto è previsto sia il pagamento in un’unica soluzione dell’intera cifra o una rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi. Si precisa, tuttavia, che la rateizzazione non può essere concessa se i contributi da riscatto devono essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta, o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.

PACE CONTRIBUTIVA: DOMANDA

Per fruire della nuova misura è necessario presentare la domanda entro il 31 dicembre 2025, soltanto online tramite i seguenti canali:

  • portale web dell’INPS, tramite la pagina “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”, selezionando poi “Riscatti”;
  • Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
  • patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
  • nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, le domande devono essere presentate utilizzando il modulo “AP135”.

Fonte INPS.it