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Liberi professionisti: iscrizione obbligatoria alla Gestione Separata

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Operazione Poseidone: obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per chi svolge attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali.

L’operazione Poseidone è un’operazione di accertamento e verifica dei crediti contributivi, per gli iscritti alla Gestione Separata, come liberi professionisti, nata per contestare il mancato versamento dei contributi da parte dei liberi professionisti tenuti all’iscrizione alla Gestione Separata INPS.

Si tratta di un’attività di controllo dell’Istituto, che da alcuni anni consente di recuperare parte dei contributi non versarti dai liberi professionisti, incrociando le banche dati INPS con le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate.

Con il messaggio 27 giugno 2024, n. 2403, l’Istituto ribadisce l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dei soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali e precisa che, già con la circolare INPS 3 ottobre 2022, n. 107 aveva indicato, che «i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi e che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza e devono versare la contribuzione previdenziale alla Gestione separata, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla medesima Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica e, pertanto, fino all’anno di imposta 2011».

Il messaggio fornisce, inoltre, chiarimenti sul giorno in cui decorre il termine di prescrizione del diritto ai contributi e precisa che il termine quinquennale di prescrizione dei contributi decorre dalla data di pagamento prevista dalla legge, eventualmente prorogata dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nei casi in cui siano applicabili.

Fonte INPS.it