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Premi di risultato: riduzione dei contributi previdenziali in UniEmens

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La riduzione dei contributi sugli importi dei premi erogati a seguito della contrattazione di secondo livello non è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell’INPS e può essere utilizzata, se ve ne sono i presupposti, sulle somme corrisposte nei mesi successivi all’entrata in vigore del D.L. n. 50/2017.

Con la circolare n. 104 del 18 ottobre 2018 l’Istituto fornisce le istruzioni per fruire della decontribuzione e ne ricorda i presupposti soggettivi ed oggettivi che la caratterizzano:

  • il beneficio contributivo spetta sia per i premi erogati dalle imprese sia dai datori di lavoro non imprenditori;
  • i premi interessati alla riduzione contributiva sono quelli erogati ai lavoratori subordinati, qualunque sia la tipologia contrattuale e la modalità di svolgimento del rapporto di lavoro;
  • i lavoratori devono essere stati coinvolti pariteticamente nell’organizzazione del lavoro, secondo il disposto del decreto di cui al comma 188 dell’articolo 1 della l. n. 208/2015. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate con le circolari n. 28/E/2016 e n. 5/E/2018 chiarisce che deve trattarsi di schemi organizzativi mirati a motivare il personale e a coinvolgerlo attivamente nei processi di innovazione, escludendo che tale finalità possa attuarsi con forme di mera consultazione dei lavoratori;
  • deve essere presente il requisito del limite di reddito di lavoro dipendente, in capo al lavoratore, nell’anno precedente quello di percezione del premio;
  • il beneficio è subordinato al possesso da parte del datore di lavoro dei requisiti di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La decontribuzione si applica ad una quota del premio di risultato non superiore a 800,00 euro, con le seguenti modalità:

a) riduzione di venti punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) a carico del datore di lavoro;

b) esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente; L’aliquota IVS da valutare ai fini della riduzione è quella in vigore nel mese di corresponsione del premio agevolabile e alla suddetta riduzione corrisponde una pari diminuzione dell’aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico.

Non trattandosi di incentivo, la misura è cumulabile con altri benefici che andranno eventualmente ad operare sulla contribuzione residua dovuta.

Il beneficio contributivo è riferito all’anno, pertanto, qualora il lavoratore abbia cambiato impiego il successivo datore di lavoro può usufruirne fino all’esaurimento del plafond di 800 euro. A tal fine il lavoratore deve comunicare al proprio datore di lavoro la quota di premio di produttività, ricevuto nel medesimo anno da un diverso datore, che fruisce della decontribuzione in esame.

A partire dal flusso Uniemens di competenza “novembre 2018” l’importo del premio oggetto di decontribuzione deve essere indicato nel nuovo elemento “ImponibilePremioRisDec” di “PremioRisDec” (elemento che avrà valenza contributiva) in “PremioRis” “DatiParticolari”, diventando un imponibile distinto rispetto a quanto indicato nell’elemento “Imponibile”.

Sull’imponibile indicato in “ImponibilePremioRisDec” si applica un’aliquota contributiva IVS a carico del datore ridotta di venti punti percentuali, azzerandola ove l’aliquota a carico del datore sia inferiore al 20%. Su detto imponibile si applicano le contribuzioni minori a carico del datore di lavoro e non vanno calcolate le contribuzioni (IVS, CIGS) a carico del lavoratore.

Deve invece essere applicata la contribuzione per i Fondi di solidarietà di cui al D.lgs n. 148/2015 (sia la quota a carico del datore sia quella a carico del lavoratore).

Per la sistemazione dei premi erogati nei mesi trascorsi e soggetti a decontribuzione, le aziende potranno recuperare la maggiore contribuzione versata utilizzando la procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig) per i mesi di erogazione del premio non precedenti a maggio 2017.

Nel settore agricolo è istituito il nuovo codice tipo retribuzione “Q”, che assume il significato di “imponibile ex articolo 55 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50” che andrà indicato, a partire dal quarto trimestre 2018, su un ulteriore rigo del quadro “F” indicando il Tipo Retribuzione (TR) “Q” con un numero di giornate pari a quelle indicate per il Tipo Retribuzione “O” e con la zona tariffaria e il tipo di contratto relativi al rapporto di lavoro che ha dato origine al premio decontribuito.

Roma, 24 ottobre 2018

(Fonte IPSOA)