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Esonero contributivo per le imprese di cabotaggio e crocieristiche

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Con il messaggio 12 settembre 2022, n. 3353 l’INPS fornisce le informazioni sull’esonero contributivo per le imprese di cabotaggio e crocieristiche, previsto dall’articolo 88, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

L’esonero contributivo riguarda le imprese armatoriali con sede legale, o aventi stabile organizzazione nel territorio italiano, che utilizzano navi iscritte nei registri dello Stato italiano, degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che esercitano le seguenti attività:

  • di cabotaggio;
  • di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi;
  • adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

Il messaggio fornisce le istruzioni operative e contabili, le indicazioni sulla misura dell’esonero, sulla tipologia di lavoratori interessati, sui contributi e sulla cumulabilità con altri esoneri.

Fonte INPS.it