La Corte di Giustizia UE è intervenuta a chiarire l’interpretazione dell’articolo 3, primo comma, della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro. La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia in merito al rifiuto del Fondo di garanzia salariale di versare all’interessata, in ragione dell’insolvenza del suo datore di lavoro, un’indennità per lo scioglimento del suo contratto di lavoro.
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, primo comma, della direttiva 2008/94 debba essere interpretato nel senso che, qualora, secondo la normativa nazionale applicabile, certe indennità legali dovute per scioglimento del contratto di lavoro per volontà del lavoratore, al pari delle indennità dovute per licenziamento per ragioni oggettive, come quelle cui fa riferimento il giudice del rinvio, rientrino nella nozione di «indennità a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro» ai sensi di tale disposizione, devono rientrare in questa stessa nozione anche le indennità legali dovute per scioglimento del contratto di lavoro per volontà del lavoratore a causa del trasferimento del luogo di lavoro da parte del datore di lavoro, trasferimento che obblighi il lavoratore a cambiare luogo di residenza.
La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 28 giugno 2018 nella causa n. C57/17 rileva innanzi tutto che l’articolo richiamato prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, comprese le indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale. Inoltre precisa che i diritti, di cui l’organismo di garanzia si fa carico, sono le retribuzioni non pagate corrispondenti a un certo periodo di tempo determinato dagli Stati membri.
Nella causa oggetto di discussione risulta che lo statuto dei lavoratori prevede esplicitamente che la garanzia per il pagamento delle indennità sia assicurato dal Fogasa nelle ipotesi di licenziamento o di scioglimento del contratto di lavoro, ma non contempla altre forme legali di scioglimento del rapporto di lavoro che diano luogo ad indennità legali.
La Corte ritiene che i lavoratori che optano per lo scioglimento del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 40 dello statuto dei lavoratori si trovino in una situazione analoga a quella dei lavoratori che optano per lo scioglimento del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 50 dello statuto dei lavoratori, dato che essi scelgono tale scioglimento in ragione del fatto che il datore di lavoro effettua modifiche sostanziali delle loro condizioni di lavoro, condizioni che il legislatore spagnolo ha ritenuto non potessero venire loro imposte, dal momento che in entrambi i casi ha previsto che il lavoratore potesse optare per lo scioglimento del rapporto di lavoro beneficiando inoltre di indennità.
Alla luce di quanto rilevato, la Corte dichiara che:
“l’articolo 3, primo comma, della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretato nel senso che, qualora, secondo la normativa nazionale applicabile, certe indennità legali dovute per scioglimento del contratto di lavoro per volontà del lavoratore, al pari delle indennità dovute per licenziamento per ragioni oggettive, come quelle cui fa riferimento il giudice del rinvio, rientrino nella nozione di «indennità a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro» ai sensi di tale disposizione, devono rientrare in questa stessa nozione anche le indennità legali dovute per scioglimento del contratto di lavoro per volontà del lavoratore a causa del trasferimento del luogo di lavoro da parte del datore di lavoro, trasferimento che obblighi il lavoratore a cambiare luogo di residenza”.
(Fonte IPSOA)