In tema di contribuzione dei lavoratori autonomi agricoli, la legge 22 luglio 1966, n. 613 ha stabilito che i contributi indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti senza interessi all’assicurato o ai suoi aventi causa.
Dalla disposizione emerge che in nessun caso la contribuzione indebitamente versata alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni può essere oggetto di convalida da parte dell’Istituto ai fini del diritto e della misura delle prestazioni previdenziali spettanti ai lavoratori autonomi.
L’Istituto con la circolare INPS 14 ottobre 2021, n. 152 informa che coloro che hanno versato contributi non dovuti hanno diritto alla restituzione della somma indebitamente versata con l’unica eccezione della sussistenza del dolo, che impedisce la restituzione di quanto versato.
Si precisa che, poiché tali versamenti costituiscono per l’Istituto, un’ipotesi di indebito oggettivo, il diritto al rimborso è soggetto alle regole di prescrizione ordinaria, applicabile a tutti i diritti per i quali, come per il caso del diritto alla restituzione dell’indebito, non sia stabilito espressamente dalla legge un termine più breve o l’imprescrittibilità.
Il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato ha un termine di prescrizione decennale stabilito, decorrente dalla data nella quale è stato effettuato il versamento della contribuzione non dovuta.
Si ricorda che la contribuzione indebitamente versata non ha alcuna validità ai fini dell’implementazione della posizione assicurativa, in quanto non costituisce contribuzione utile, sia ai fini del diritto che ai fini della misura, per l’erogazione delle prestazioni previdenziali
Fonte INPS.it