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Indennità decreto Sostegni: riesame delle domande respinte

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Il decreto Sostegni (articolo 10, decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) ha previsto la concessione di un’indennità una tantum in favore di alcune categorie di lavoratori (lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport) coinvolti nell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con il messaggio 9 luglio 2021, n. 2564, l’INPS fornisce le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle domande di riesame presentate dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa.

Il termine per proporre il riesame, da considerarsi non perentorio, è di 20 giorni a partire dalla data di pubblicazione del messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria e la produzione di nuova documentazione utile da parte dell’interessato.

L’utente può inviare la documentazione selezionando la voce “Esiti” all’interno del servizio tramite cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Bonus 2400 euro Decreto Sostegni 2021)”, grazie a un’apposita funzionalità che espone i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

Un’altra modalità di invio della documentazione alla struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni struttura territoriale INPS.

Questa integrazione permette all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza per ciascuna categoria di lavoratori interessata dal decreto, considerando, nei vari casi, l’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro al 24 marzo 2021 o di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure di un contratto di lavoro autonomo occasionale, i limiti di reddito, se previsti, e le incompatibilità con altre indennità o con il REM 2021.

Per Continuare

Circolare INPS 19 aprile 2021, n. 65

Messaggio 30 aprile 2021, n. 1764

Fonte INPS.it