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Domanda per l’emersione di lavoro irregolare: nuove istruzioni

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Facendo seguito a quanto illustrato con la circolare INPS 11 settembre 2020, n. 101, che ha dettato le prime istruzioni relative agli adempimenti dichiarativi e contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare, l’Istituto fornisce ora, con la circolare INPS 4 maggio 2021, n. 73, ulteriori indicazioni sull’apertura delle posizioni contributive.

I datori di lavoro già in possesso di una posizione contributiva dovranno rivolgersi alla Struttura INPS territorialmente competente per richiedere l’apertura di un’apposita matricola aziendale, tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale e utilizzando come oggetto “Matricola per Emersione art. 103 D.L n. 34/2020”. Per queste matricole non è possibile utilizzare la procedura automatizzata di inquadramento, disponibile sul sito.

I datori di lavoro che non siano già in possesso di una matricola aziendale dovranno inviare la richiesta all’indirizzo PEC della Struttura INPS territorialmente competente, indicando nell’oggetto “Matricola per Emersione art. 103 D.L n. 34/2020”.

La circolare contiene chiarimenti per i datori di lavoro sulle caratteristiche delle matricole aperte per emersione, sulla richiesta di posizione contributiva per emersione da parte delle aziende assuntrici di manodopera agricola e sul rilascio dei CIDA.

Sono riportate, inoltre, tutte le indicazioni per le Strutture territoriali che hanno già approvato le Denunce Aziendali per emersione e che dovranno riesaminare i provvedimenti adottati tenendo conto delle nuove istruzioni.

Le dichiarazioni di manodopera agricola (flusso Uniemens/Posagri) afferenti ai CIDA per emersione, per i periodi retributivi il cui termine di invio è già scaduto, dovranno essere trasmesse entro il mese successivo alla data di pubblicazione della circolare. Per i flussi Uniemens/Posagri inviati entro questi termini, invece, l’Istituto provvederà a calcolare la contribuzione dovuta nella prima tariffazione utile senza aggravio di somme aggiuntive.

Fonte INPS.it