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Brexit: i lavoratori distaccati e l’esercizio di attività in più Stati

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La pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 31 dicembre 2020, dell’accordo sulla cooperazione tra l’Unione europea (UE) e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (TCA), regolamenta, per il periodo dal 1° gennaio 2021, le condizioni per gli scambi di merci e servizi e per un’ampia gamma di altri settori, tra i quali quello della sicurezza sociale.

Con la circolare INPS 27 aprile 2021, n. 71 l’Istituto fornisce indicazioni relativamente alla legislazione applicabile nelle fattispecie del distacco e dell’esercizio di attività in due o più Stati.

In deroga transitoria alle disposizioni generali, per i lavoratori che svolgono l’attività lavorativa in uno Stato diverso da quello in cui ha sede il proprio datore di lavoro (lavoratori dipendenti) o di abituale esercizio dell’attività lavorativa (lavoratori autonomi) è prevista la possibilità di restare assoggettati alla legislazione dello Stato di invio per un periodo non superiore a 24 mesi.

Vengono pertanto esaminate le situazioni di distacco rientranti nell’ambito di applicazione dell’accordo di recesso, la validità delle certificazioni emesse per periodi di distacco con data finale successiva al 31 dicembre 2020, la possibilità di proroga del periodo di distacco con le relative eccezioni.

Fonte INPS.it