Il messaggio 19 novembre 2020, n. 4353 riassume le indicazioni riguardo all’esonero della quota di contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 dai datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agricole e agrituristiche (apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole), dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.
Facendo seguito alle indicazioni del messaggio 15 settembre 2020, n. 3341, si evidenzia che la sospensione dei pagamenti relativi alla contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 comporta che, in attesa del rilascio da parte dell’INPS del modulo per la domanda di esonero e fino alla definizione delle relative procedure, l’assenza del versamento non rileva ai fini della verifica di regolarità contributiva dei soggetti identificati con i codici Ateco indicati nel messaggio e confermati nell’elenco in esso allegato.
La stessa circostanza comporta, per le aziende beneficiarie della sospensione contributiva, l’esclusione della corrispondente esposizione debitoria da eventuali domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa fino al rilascio del modulo per la richiesta di esonero.
In entrambi i casi (verifica della regolarità contributiva e rateazioni), successivamente al rilascio del modulo, ai fini della regolarità del periodo interessato dalla sospensione o ai fini dell’esclusione dell’esposizione debitoria dalla rateazione, il contribuente dovrà procedere all’immediata presentazione dell’istanza di esonero per consentire la verifica della conformità del codice Ateco.
Fonte INPS.it