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Somme integrative ai dipendenti: ai sostituti i codici per recuperarle

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Per l’utilizzo in compensazione del credito, i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione

Con la risoluzione n. 35/E del 26 giugno 2020, l’Agenzia delle entrate istituisce i codici tributo che consentiranno ai sostituti d’imposta di compensare, attraverso i modelli F24 e F24Ep, il credito maturato per aver anticipato ai propri sostituiti le somme a titolo di trattamento integrativo previste dall’articolo 1 del Dl n. 3/2020, alle condizioni indicate dallo stesso articolo 1 e dall’articolo 128 del Dl “Rilancio”. L’operazione avrà inizio sulle retribuzioni erogate dal prossimo 1° luglio

La richiamata disposizione, in particolare, stabilisce il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per il 2020 e a 1.200 euro dal 2021. L’importo deve essere anticipato in via automatica dai sostituti d’imposta, ripartendolo tra le retribuzioni erogate a dal 1° luglio 2020, ovvero dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Fatto ciò, gli stessi sostituti possono recuperare in compensazione, tramite modello F24, il credito maturato per effetto delle anticipazioni (articolo 1, comma 4, Dl n. 3/2020).

Per fare questo utilizzeranno i codici tributo:

  • “1701” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”, se si tratta di F24 (nel modello va riportato nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” devono essere indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, nei formati “00MM” e “AAAA”
  • “170E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”, in caso di F24Ep (enti pubblici). Va sistemato nella sezione “Erario” (valore F), anche in tale ipotesi in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, negli stessi  formati.

Infine, la risoluzione ricorda che, per l’utilizzo in compensazione del credito in argomento, i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, mentre non è necessaria alcuna presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

Fonte FiscoOggi.it