In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 sono sospesi sia il decorso dei termini di decadenza sia i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL. Lo ha disposto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto “Cura Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Con il messaggio 20 maggio 2020, n. 2097 l’INPS fornisce chiarimenti sui criteri applicativi delle norme citate relativamente ai termini di decadenza delle prestazioni assistenziali.
Questi, in particolare, gli aspetti illustrati nel messaggio:
- sospensione delle visite medico-legali di accertamento di invalidità;
- proroga della validità del permesso di soggiorno relativamente alle prestazioni economiche di invalidità civile condizionate dal predetto permesso;
- liquidazione dell’indennità di frequenza per l’attività didattica svolta in modalità alternativa a distanza;
- sospensione dei termini decadenziali, nell’ambito giudiziario e di contenzioso amministrativo, in materia di invalidità civile e assegno sociale.
Fonte INPS.it