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Precompilata 2020, dal 5 maggio sipario aperto per la consultazione

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Molteplici le chiavi di accesso: Spid, credenziali Fisconline o Inps e Carta nazionale dei servizi. Dal 14 maggio al via la presentazione online del 730, dal 19 maggio parte anche Redditi

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, pubblicato la sera del 30 aprile 2020, disciplina le regole per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati. Sono resi anche disponibili gli elementi a base della dichiarazione precompilata per l’anno di imposta 2019, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di richiesta e per la fornitura delle dichiarazioni.

Ancora più dati nella precompilata 2020 che, a partire dal 5 maggio, i contribuenti potranno, per il momento, consultare. Rispetto al 2019 sono arrivate nuove informazioni riguardanti le spese sanitarie e sono stati aggiunti i contributi previdenziali versati all’Inps per i lavoratori domestici, tramite il “Libretto di famiglia”.

La dichiarazione dei redditi con i dati precaricati dall’Agenzia quest’anno entra in scena con qualche giorno di ritardo rispetto alle consuete previsioni normative, che la vogliono in visione ai contribuenti, telematicamente, entro il 15 aprile dell’anno successivo al periodo d’imposta interessato (articolo 1, comma 1 del Dlgs n. 175/2014). Lo slittamento al 5 maggio (dal 2021 la precompilata sarà resa disponibile dal 30 aprile) è dovuto agli interventi emergenziali adottati e alle proroghe disposte a causa della pandemia Covid-19, che hanno comportato tempi più lunghi anche per la predisposizione della precompilata (articolo 1, comma 4, Dl n. 9/2020).

A partire dal suo primo ingresso, diversi provvedimenti hanno individuato termini e modalità applicative in materia di dichiarazione precompilata, la platea dei destinatari, le modalità tecniche per consentire l’accesso diretto al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia o, conferendo apposita delega, tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un Caf o un professionista abilitato (in relazione alle quali modalità si è acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali).

Più chiavi d’accesso

Per entrare in contatto con il modello 730 o Redditi 2020 basta entrare nell’area riservata del sito delle Entrate e utilizzare una delle seguenti credenziali:

  • Spid, il Sistema pubblico dell’identità digitale che consente l’accesso direttamente dalla pagina del portale dedicato dall’Agenzia alla precompilata
  • pin e password forniti dall’Agenzia delle entrate in occasione dell’abilitazione a Fisconline
  • pin dispositivo rilasciato dall’Inps
  • Carta nazionale dei servizi (Cns).

Con le credenziali dell’Agenzia o con Spid si può anche scegliere di operare in qualità di “tutore” o “genitore” per presentare la dichiarazione di un tutelato o di un minore, o in qualità di “erede” se si deve presentare la dichiarazione di una persona deceduta.

Ricordiamo che il contribuente, per poter ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione, dovrà inserire un indirizzo di posta elettronica valido, che provvederà ad aggiornare, nell’apposita sezione della propria area autenticata.

Tutti gli step della precompilata

Il Coronavirus ha in parte riscritto il calendario della precompilata 2020:

  • il 5 maggio, come già detto, è il giorno del primo incontro con la dichiarazione dei redditi 2020 predisposta dal Fisco, un incontro che consentirà al contribuente di controllare online i dati precaricati in base alle informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o trasmesse all’Agenzia da soggetti esterni come farmacie, medici, banche, assicurazioni, eccetera. Nei successivi dieci giorni non potrà fare altro che verificare la correttezza dei dati inseriti e visionare il dettaglio degli oneri e delle spese considerate. Sarà anche possibile consultare l’elenco dei dati che il Fisco non ha potuto inserire perché incompleti o incongruenti
  • dal 14 maggio si passa all’azione e diventa possibile accettare, modificare e inviare il 730 attraverso l’applicazione web disponibile sullo stesso portale. Per orientarsi in modo più sicuro e veloce l’amministrazione mette a disposizione una procedura online di compilazione assistita del quadro E per gli oneri detraibili e deducibili
  • il modello Redditi, invece, dal 14 maggio, potrà, per il momento, essere soltanto modificato
  • il 19 maggio segna lo start per la trasmissione telematica del modello Redditi precompilato
  • dal 25 maggio sarà possibile completare, integrare, correggere o annullare la dichiarazione dei redditi già trasmessa. In particolare, da questa data è possibile:
  • inviare il modello Redditi aggiuntivo che in pratica completa il 730/2020 precompilato già inviato, presentando il frontespizio e i quadri RM, RT ed RW in caso, ad esempio, di redditi percepiti, nello scorso anno, soggetti, rispettivamente, a tassazione separata e a imposta sostitutiva, plusvalenze di natura finanziaria o investimenti e attività finanziarie all’estero
  • inviare il modello Redditi correttivo per rimediare a sviste o dimenticanze nell’inserimento dei dati o per sostituire i modelli 730/2020 o Redditi già inviati
  • annullare (una sola volta) il 730 già inviato.

…. e ora le scadenze

  • fino al 22 giugno il 730/2020 già presentato può essere annullato e sostituito ed è possibile inviare una nuova dichiarazione tramite la stessa applicazione web. Attenzione, la chance non è replicabile, il 730 può essere annullato una sola volta entro il 22 giugno
  • il 30 settembre è l’ultimo giorno utile per presentare la dichiarazione dei redditi precompilata 2020 direttamente dall’interessato oppure al sostituto d’imposta o al Caf (la scadenza è stata unificata a prescindere dalla modalità scelta). In questo caso il Dl n. 9/2020 anti-coronavirus ha anticipato di un anno l’entrata in vigore della nuova scadenza del 30 settembre (in sostituzione del 23 luglio) per la presentazione della dichiarazione dei redditi, prevista dal Collegato alla legge di bilancio 2020 (Dl n. 124/2019).
  • il 26 ottobre è il termine fissato per la consegna al Caf o a un professionista abilitato del 730 integrativo, possibile soltanto se la modifica comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata
  • c’è tempo, invece, fino al 10 novembre per presentare il 730 correttivo di tipo 2. Si tratta dell’ipotesi in cui l’Agenzia delle entrate comunica che il sostituto d’imposta segnalato nella dichiarazione presentata ha inviato al Fisco un avviso di diniego all’esecuzione del conguaglio. In tal caso, il contribuente può presentare il modello correttivo di tipo 2 indicando un diverso sostituto d’imposta o nessun sostituto d’imposta. Trascorsa la scadenza del 10 novembre, sarà possibile rimediare inviando il modello Redditi
  • il 30 novembre segna, infine, la dead line per presentare il Redditi 2020 precompilato e per inviare il modello Redditi correttivo o aggiuntivo del 730/2020.

L’assistenza

L’Agenzia delle entrate, come ogni anno, ha predisposto un sito internet dedicato alla dichiarazione precompilata 2020.

All’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/ sono presenti tutte le informazioni utili e i passi da seguire per accedere al modello precompilato e inviarlo direttamente e comodamente da casa.

Nel sito, inoltre, è presente l’elenco delle scadenze e altre utili sezioni quali: le principali novità del 2020, i vantaggi, le risposte alle domande più frequenti.

Ricordiamo, inoltre, che l’Agenzia delle entrate garantisce, in ogni caso, il servizio di assistenza ai cittadini attraverso i seguenti canali:

Assistenza telefonica: 800.90.96.96 da telefono fisso, 0696668907 (da cellulare) e +39 0696668933 per chi chiama dall’estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13 (con esclusione delle festività nazionali)

Assistenza prima informazione canale facebook.

Sempre meno impegnativo l’intervento del contribuente

In breve, ricordiamo che la precompilata contiene i dati contenuti nelle Certificazioni uniche, gli oneri deducibili e detraibili comunicati da enti esterni all’Agenzia delle entrate, alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria come, ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari e i versamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

In particolare, riguardo agli oneri detraibili e deducibili (quadro E) siamo ormai abituati a trovare già al loro posto: le spese sanitarie, veterinarie e universitarie con i relativi rimborsi; gli interessi passivi sui mutui; i premi assicurativi; i contributi previdenziali e assistenziali; le spese funebri; le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e per la riqualificazione energetica degli edifici (le spese sostenute nell’anno d’imposta, relative alle singole abitazioni, vengono riportate nel foglio informativo; in dichiarazione, infatti, vengono direttamente inserite solo le spese relative alle parti comuni condominiali. Per le spese sostenute negli anni precedenti, invece, la nuova rata viene sempre indicata in dichiarazione (sia che si tratti di spese condominiali che su abitazioni singole); bonus verde e bonus arredo; le spese per la frequenza degli asili nido; le donazioni alle Onlus e ad altri organismi che operano con fini di interesse sociale e pubblico. Insomma è ormai lunghissimo l’elenco dei dati che finiscono nella dichiarazione dei redditi senza che il cittadino debba metterci mano rischiando di sbagliare.

Anche quest’anno, aprendo il modello, il contribuente sarà certamente lieto di constatare che nella dichiarazione 2020 proposta dal Fisco sono aumentati i dati precaricati e diminuiti i campi da compilare.

La precompilata in visione dal 5 maggio, come già detto, ha fatto spazio a numerosi nuovi arrivati. La compagine più consistente riguarda le spese sanitarie. Da quest’anno sono aumentate le categorie del comparto medico che hanno dovuto inviare al Sistema tessera sanitaria i dati sulle prestazioni erogate ai loro pazienti nel 2019 e confluite poi direttamente tra le spese detraibili della dichiarazione dei redditi. Il decreto Mef del 22 marzo 2019 ha inserito tra i soggetti tenuti all’adempimento anche le strutture sanitarie militari e la farmacia dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra. Il decreto Mef 22 novembre 2019 ha, inoltre, esteso l’obbligo di trasmissione a ulteriori categorie di professionisti e tecnici attivi in ambito sanitario. Tra questi, dietisti, igienisti dentali, fisioterapisti, tecnici della riabilitazione psichiatrica, podologi, biologi e tecnici ortopedici (vedi articolo “Altre spese sanitarie in precompilata: ri-stabilite le modalità di utilizzo”).

Incrementati, inoltre, i dati precaricati relativi ai contributi versati per i lavoratori domestici. Nello specifico, sono stati aggiunti i contributi previdenziali versati all’Inps tramite il “Libretto di famiglia”, le somme restituite all’Istituto di previdenza nel 2019, ma assoggettate a tassazione, anche separata, in anni precedenti e i rimborsi erogati dall’Inps (sempre nel 2019) relativi a oneri deducibili sostenuti in anni precedenti.

Il modello contiene, infine, come di consueto, i dati presenti nella Certificazione unica inclusi, da quest’anno, i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

Delega a distanza per chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato

In un periodo in cui è raccomandabile “mantenere le distanze”, l’articolo 25 del Dl n. 23/2020 (decreto “Liquidità imprese”) trova la soluzione per chi è abituato a recarsi presso un Caf o a rivolgersi a un professionista abilitato per trasmettere la propria dichiarazione dei redditi. La norma prevede, infatti, che i titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati possano inviare agevolmente da casa, online, ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati la scansione della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e della documentazione necessaria, allegando anche copia del documento di identità. Se ciò non fosse possibile, al posto della sottoscrizione della delega, il contribuente può trasmettere, in via telematica, la scansione di un’apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta. Più nello specifico, con la circolare n. 9/2020 (vedi articolo ““Decreto liquidità”: nuove misure, nuovi chiarimenti in una circolare”) l’Agenzia ha chiarito che in mancanza degli strumenti necessari, come lo scanner o la stampante, l’autorizzazione all’accesso alla precompilata può essere trasmessa anche in forma libera, in via telematica, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o attraverso il deposito nel cloud del Caf o del professionista. La comunicazione deve contenere le informazioni essenziali e cioè il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente e la denominazione del Caf o il nome del professionista; il consenso all’accesso alla dichiarazione precompilata e al trattamento dei dati personali; la sottoscrizione del contribuente.

Si tratta di una procedura straordinaria che va però va perfezionata a fine emergenza Covid-19. La stessa norma, infatti, prevede che cessato l’allarme i contribuenti debbano consegnare ai Caf e ai professionisti abilitati la delega e la documentazione già inviate telematicamente.

Fonte FiscoOggi.it