In considerazione della straordinaria necessità di contenere gli effetti negativi dell’emergenza COVID-19, il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (cosiddetto “decreto Liquidità”) ha introdotto misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, di interventi in materia di salute e lavoro e di proroga di termini amministrativi e processuali.
Con il messaggio 24 aprile 2020, n. 1754 l’INPS fornisce le istruzioni operative riguardo alla sospensione dei termini dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. I versamenti di aprile e maggio sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019. Per questi soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.
Relativamente ai possibili rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavoratori non trattenuta dal datore di lavoro dovrà essere versata secondo le indicazioni contenute nel messaggio.
Va ricordato, infine, quanto già comunicato dall’Istituto con la circolare INPS 4 aprile 2020, n. 50, alla luce dell’emergenza epidemiologica. Dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 sono sospesi i termini di decadenza per l’esperimento dell’azione giudiziaria e per la presentazione delle domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, compresi quelli previsti per la presentazione di domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto a tali prestazioni. Sono sospesi, inoltre, i termini di decadenza per l’accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione, riscatto – anche ai fini dei Trattamenti di Fine Servizio ( TFS) e dei Trattamenti di Fine Rapporto ( TFR) – e rendita vitalizia.
Con una circolare di prossima pubblicazione saranno forniti ulteriori chiarimenti e istruzioni applicative in merito alle disposizioni illustrate.
Fonte INPS.it